Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207,

lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi

sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1972 dal pretore di Piacenza nel

procedimento civile vertente tra Cervini Nando e l'Esattoria delle

imposte di Piacenza ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del

28 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 30 dicembre 1972 dal pretore di Pontassieve

nel procedimento civile vertente tra Innocenti Renato e l'Esattoria

comunale di Incisa Valdarno ed altro, iscritta al n. 66 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 112 del 2 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art.

207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, è stata sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 23 ottobre

1972 del pretore di Piacenza, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione, dall'ordinanza 30 dicembre 1972 del pretore di

Pontassieve;

che nei giudizi conseguiti alle suddette ordinanze avanti questa

Corte non vi è stata costituzione delle parti, ne è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri;

che i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unico

provvedimento, trattandosi della medesima questione;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, così

come prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. è stata già

esaminata e ritenuta non fondata con la sentenza n. 4 del 1973 di

questa Corte, ribadita - per quanto attiene all'art. 24 Cost. -

dall'ordinanza n. 89 del 1973. Anche sotto il profilo del contrasto con

l'art. 113 Cost. la Corte si è sostanzialmente pronunciata, escludendo

tale contrasto con la sentenza n. 13 del 1971 e con la cennata

ordinanza n. 89 del 1973;

che, nel riproporre la stessa questione, i suindicati pretori non

prospettano nuovi profili, ma adducono argomenti, più che altro di

critica, e che, comunque, non sono decisivi, e non valgono ad indurre

la Corte a modificare le precedenti pronuncie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, già dichiarata non fondata

dalle sentenze n. 4 del 1973 e n. 13 del 1971 e riproposta dalle

ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Piacenza e di

Pontassieve.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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