Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b,

del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte

dirette), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1963 dal Pretore

di Avola nel procedimento civile vertente tra Dell'Albani Carmela e

Cascione Tommaso contro l'Esattore comunale di Avola, iscritta al n. 89

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 132 del 18 maggio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio di opposizione di terzo, promosso da Carmela

Dell'Albani e Tommaso Cascione contro l'Esattore comunale di Avola, gli

attori hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207, lett. l, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle

leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 24, primo

comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Il Pretore di Avola, ritenuta la questione rilevante in giudizio e

non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti a questa Corte con

ordinanza 15 febbraio 1963, regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nell'ordinanza si assume che la disposizione dell'art. 207, lett.

b, del decreto citato, per la quale nel procedimento di espropriazione

esattoriale non può essere proposta opposizione di terzo dal coniuge e

dai parenti ed affini, fino al terzo grado, del contribuente, per

quanto riguarda i mobili esistenti nella casa del debitore, priva il

proprietario legittimo di questi ultimi di ogni possibilità di difesa

del proprio diritto. Si soggiunge che, anche considerando l'esecuzione

esattoriale un procedimento nel quale più energicamente si manifesta

il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, non appare

giusto e conforme alla Costituzione che questa più energica tutela

colpisca, oltre l'esecutato, anche dei terzi per beni di loro esclusiva

spettanza. L'atto di costituzione in dote non può, infatti, essere

considerato alla stregua di quegli atti di disposizione che, nella

presunzione della frode verso il creditore, possono essere resi privi

di effetto, trattandosi di atto intervenuto fra terzi. L'ordinanza,

infine, rileva che la proprietà privata può essere regolata e

limitata nell'interesse generale, ma giammai privata di azione e cioè

praticamente annullata.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 26 marzo 1963.

In tale atto si premette che la norma di cui all'art. 207, lett. b,

non attiene alla difesa in giudizio del diritto di proprietà, e

perciò non è norma di diritto processuale, ma sostanziale, in quanto

pone una presunzione iuris et de iure di appartenenza al debitore di

tutti i beni mobili esistenti nella casa di abitazione. Erra

l'ordinanza nell'escludere che l'atto di costituzione in dote

posteriore alla dichiarazione dei redditi o all'accertamento della

imposta possa essere assimilato agli altri atti di disposizione, che,

nella presunzione di frode, sono privi di effetto verso il creditore

procedente, in quanto il coniuge o il terzo che costituiscono beni

mobili in dote in costanza di matrimonio accettano liberamente la

responsabilità di imposta con la collocazione delle cose

nell'abitazione del contribuente.

D'altra parte l'art. 42 della Costituzione consente che la legge

ordinaria, nello stabilire i modi di acquisto della proprietà,

disponga se e quando l'acquisto sia opponibile ai terzi o ad alcuni di

essi. Nella specie, l'art. 207 disconosce effetto all'acquisto nei

soli confronti dell'esattore; né questa norma è singolare, essendo

conosciuto dal diritto processuale comune il fenomeno della soggezione

all'espropriazione forzata di beni appartenenti a soggetti diversi dal

debitore.

Infine, l'art. 207 sarebbe legittimo anche ove si ritenesse che

abbia introdotto nuove figure di responsabili d'imposta, non essendo il

fenomeno della dissociazione della responsabilità dal debito in

contrasto con alcuna norma della Costituzione.

L'atto conclude per la dichiarazione d'infondatezza della

questione.

In memoria del 29 ottobre 1963 l'Avvocatura dello Stato ha

ricordato che in sentenza n. 4 del 1960 la Corte ha già affermato la

legittimità della lett. a dell'art. 207 in riferimento all'art. 42

della Costituzione. Osserva quindi che le disposizioni contenute nelle

lettere a e b del detto articolo corrispondono alla medesima finalità

d'impedire pretestuose rivendicazioni di beni che, per il loro

collocamento e per i rapporti tra rivendicante e contribuente,

legittimano una presunzione assoluta di collocazione fraudolenta ai

danni del fisco. Esse inoltre corrispondono al medesimo principio di

allargamento della garanzia dei creditori, introdotto in via generale

nell'art. 622 del Cod. proc. civile. Inquadrata la norma denunciata in

questi termini, la questione di legittimità costituzionale di essa non

si differenzia da quella già risolta dalla Corte nella citata

sentenza.

Comunque non si possono identificare le conseguenze giuridiche

della norma con quelle dell'espropriazione per pubblica utilità,

essendone completamente diversi i presupposti. Le disposizioni della

norma impugnata rientrano invece in quelle limitazioni del diritto di

proprietà, che sono consentite dalla Costituzione per ragioni

d'interesse generale.

Anche il preteso contrasto con l'art. 24, conclude la memoria,

resta quindi superato, in quanto la mancata tutela giurisdizionale non

è che la conseguenza della limitazione apportata al diritto

sostanziale.

Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle

sue deduzioni. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 207,

lett. l, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (T.U. delle leggi sulle

imposte dirette) è stata sollevata con riferimento all'art. 24, primo

comma, e all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza che la norma impugnata, col disporre che

l'opposizione di terzo, per quanto riguarda i mobili esistenti nella

casa del debitore d'imposta, non può essere proposta dal coniuge di

lui o dai suoi parenti ed affini (salvo i casi di beni costituiti in

dote entro un certo termine), viola il principio secondo cui tutti

possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Inoltre, nella stessa norma si scorge una violazione dell'art. 42

della Costituzione, in quanto, col privare il coniuge, o il parente del

debitore, della difesa del suo diritto sui mobili, sostanzialmente si

verrebbe ad annullare il suo diritto di proprietà sui medesimi.

Ritiene la Corte che la questione sia infondata sotto entrambi gli

aspetti.

2. - L'art. 207, lett. b, del T.U. sulle imposte dirette si

inquadra, pur con la particolarità delle sue disposizioni, nel sistema

delle garanzie patrimoniali delle obbligazioni, regolato da norme di

diritto sostanziale.

È infatti, la legge sostanziale che stabilisce quali beni

costituiscono la garanzia dei diritti del creditore. Esattamente è

stato osservato che la norma che determina l'oggetto su cui può essere

esercitata l'azione esecutiva del creditore è una norma di diritto

materiale, perché delimita l'ambito entro il quale può essere usato

lo strumento processuale fornito al creditore per la realizzazione del

suo diritto, e stabilisce quali diritti del debitore e, in genere,

quali situazioni giuridiche possono essere sacrificate perché sia

soddisfatto tale diritto attraverso l'esecuzione coattiva.

In questa determinazione dell'oggetto dell'azione esecutiva,

l'ordinamento giuridico, da una parte, pone, come è noto, delle

limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore, sottraendo

a detta azione alcune categorie di beni a lui appartenenti; dall'altra,

in casi determinati e per ragioni attinenti alla peculiarità di certi

rapporti, rafforza la garanzia del credito, assoggettando all'azione

esecutiva alcuni beni che si trovino in una particolare situazione

locale, indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti di terzi

su di essi. Sono in questo senso quelle norme, come l'art. 622 del Cod.

proc. civ. e l'art. 207 in esame, le quali, nell'esecuzione forzata,

negano ad alcuni soggetti l'azione di separazione, relativamente alle

cose mobili che si trovino nella casa del debitore.

Le ragioni, di carattere pubblico e di interesse generale, che

ispirano la norma dell'art. 207, lett. b, sono di tutta evidenza. Essa

si collega alle finalità, proprie del procedimento di esecuzione

fiscale, di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare

fraudolente simulazioni, e non è in contrasto, a giudizio di questa

Corte, con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale

garantisce la difesa in giudizio dei diritti soggettivi, considerati

nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto

sostanziale; in particolare, dalla tutela assicurata dalla legge ad

altri diritti e ad altri interessi, giudicati degni di protezione

giuridica, secondo criteri di reciproco coordinamento.

Nel caso in esame, la legittimazione a proporre opposizione di

terzo trova un limite, per il congiunto del debitore, nella tutela del

rapporto tributario, voluta dalla legge sul fondamento della esigenza

di ordine pubblico, già ricordata, di assicurare l'adempimento del

debito d'imposta e di impedire che l'obbligato possa sottrarsi ad esso,

col favore di persone a lui legate da vincoli familiari.

Il legislatore, quindi, non ha escluso, in violazione dell'art. 24

della Costituzione, la difesa processuale di una situazione giuridica

da esso stesso riconosciuta, ma ha disposto, con norma che appartiene

alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, una garanzia di

adempimento dell'obbligo tributario, basandosi sulla situazione della

cosa mobile nella abitazione del debitore: situazione che lo stesso

coniuge o parente del debitore può aver concorso a creare, e delle cui

eventuali conseguenze fiscali egli doveva essere comunque a conoscenza.

3. - Ugualmente infondata è la questione di legittimità

costituzionale dedotta in relazione all'art. 42, secondo comma, della

Costituzione.

Com'è noto, tale articolo, nel riconoscere e garantire la

proprietà privata, attribuisce alla legge ordinaria la determinazione

dei modi di acquisto e di godimento di essa e dei suoi limiti. La legge

ordinaria può, quindi, disporre che non sia opponibile ai terzi, o ad

alcuni di essi, il titolo di acquisto della cosa mobile, destinata a

garantire l'adempimento di un'obbligazione.

Nella specie il legislatore, nel coordinare la tutela del diritto

di proprietà con la tutela del diritto di credito tributario, ed al

fine di assicurare, nell'interesse sociale, la soddisfazione di

quest'ultimo, ha escluso per il coniuge e per il parente o affine entro

il terzo grado del debitore d'imposta la possibilità di far valere

l'eventuale titolo di acquisto nei confronti dell'esattore, attribuendo

rilevanza determinante alla posizione della cosa mobile nell'abitazione

del debitore.

La norma, che trova riscontro in altre norme di diritto comune le

quali, ai fini della tutela di un diritto di credito, attribuiscono

rilevanza alla posizione locale della cosa mobile, anche in pregiudizio

dei diritti dei terzi su di essa (v. artt. 2756, 2760, 2761, 2764 del

Cod. civ.), non contrasta con la Costituzione, rientrando in quella

disciplina del diritto di proprietà, dei suoi modi di acquisto e dei

suoi limiti, demandata, come si è visto, alla legge ordinaria.

Né vale in contrario la considerazione che nel caso dell'art. 207

la costituzione in dote è avvenuta tra terzi, rispetto al debitore

d'imposta, giacché, come si è innanzi accennato e come è stato

esattamente rilevato dalla difesa dello Stato anche in armonia con una

precedente decisione di questa Corte, il coniuge e il terzo sanno, o

hanno l'onere di sapere, che, costituendo beni mobili in dote in

costanza di matrimonio, li assoggettano all'eventuale espropriazione

forzata per debiti d'imposta diretta, qualora le cose stesse siano

trovate nell'abitazione del contribuente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle

leggi sulle imposte dirette), sollevata dal Pretore di Avola con

ordinanza del 15 febbraio 1963, in riferimento agli artt. 24, primo

comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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