Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1969 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

(testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza

emessa il 5 luglio 1967 dal tribunale di Ancona nel procedimento civile

vertente tra Pastorini Anna Maria e l'Esattoria consorziale di Iesi,

iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.

Visto l'atto di costituzione di Pastorini Anna Maria;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1969 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In sede di una procedura esecutiva promossa dall'Esattoria

consorziale di Iesi, gestita dalla locale Cassa di Risparmio, nei

confronti di Bevilacqua Giovanni, per un credito di ricchezza mobile

dell'anno 1957, e nel corso della quale erano stati pignorati dei beni

mobili costituiti in dote, con atto del 2 agosto 1965, di spettanza

della moglie dell'esecutato, Pastorini Anna Maria, quest'ultima

proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 619 e seguenti del codice

di procedura civile, innanzi al pretore di Iesi, e successivamente

riassumeva la causa innanzi al tribunale di Ancona.

Nel relativo giudizio, su istanza dell'attrice, il tribunale, con

ordinanza 5 luglio 1967, riteneva rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 207,

lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,

n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo

comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Si afferma nell'ordinanza di rimessione che la sentenza n. 42 del

16 giugno 1964 di questa Corte, nel dichiarare non fondata la stessa

questione in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo

comma, della Costituzione, non ha avuto motivo od occasione di

estendere il suo esame all'ultima parte della norma denunziata, che,

nel fissare i limiti oggettivi del divieto di opposizione di terzo

all'esecuzione esattoriale, ammette tale opposizione solo quando si

tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore - e non anche,

come nel caso di specie, con atto posteriore - alla presentazione della

dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento

dell'imposta.

Ad avviso del tribunale, questa stessa disposizione dimostrerebbe

chiaramente che il legislatore, pur sommamente sollecito dell'interesse

collettivo dell'adempimento degli obblighi tributari, non sarebbe

giunto a considerare tale interesse come prevalente su ogni altro; e

che la cautela adottata al solo fine di evitare, in costanza di

matrimonio, fraudolente collusioni dei coniugi in danno dell'erario, si

risolverebbe, invece, per i matrimoni conclusi in epoca successiva al

sorgere del debito di imposta, in una abolizione definitiva della

tutela giurisdizionale nei riguardi dei beni dotali.

Ciò premesso, il tribunale, a sostegno dell'asserita violazione

delle suindicate norme costituzionali, prospetta la disparità di

tutela giurisdizionale tra situazioni giuridiche identiche, tranne che

per un elemento temporale del tutto estraneo, se non addirittura

ignoto, a chi ebbe a celebrare il matrimonio ed a costituire in dote

beni dopo l'accertamento del debito di imposta; e denunzia, infine, il

pregiudizio arrecato al dirittodovele dei coniugi di provvedere al

mantenimento e alla educazione della prole per il venir meno del

vincolo costituito sui beni dotali e per la condizione in cui viene

posto il coniuge del debitore d'imposta di non poter apportare nella

casa alcun bene mobile, senza assoggettarlo alla incombente esecuzione

esattoriale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio 1968. Nel

giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la signora Pastorini

Anna Maria, con deduzioni depositate il 14 maggio 1968, nelle quali

chiede che la questione sia dichiarata fondata, oltre che in

riferimento alle norme costituzionali indicate nell'ordinanza di

rimessione, altresì per violazione dell'art. 23 della Costituzione, in

relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sotto il

profilo che la norma denunziata estenderebbe arbitrariamente il divieto

di proporre l'opposizione anche ai familiari dei coobbligati. Considerato in diritto :

1. - L'art. 207, lett. b, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette) sottrae alla esecuzione fiscale contro il marito i

beni (mobili) della moglie solo quando siano costituiti in dote con

atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla

notifica dell'avviso di accertamento di imposta. Nel caso di specie,

il matrimonio era stato successivo e successiva la costituzione della

dote.

Il tribunale di Ancona ha, pertanto, prospettato la illegittimità

costituzionale della norma, per ciò che attiene a questo aspetto

particolare, cioè limitatamente alla parte in cui non consente

l'opposizione all'esecuzione esattoriale sui beni (mobili) dotali

esistenti nella casa di abitazione del debitore di imposta,

ravvisandovi il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo

comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 42, secondo norma, della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

a) Quanto all'art. 3, primo comma. La legge ha voluto evitare che,

costituendosi beni (mobili) in dote, dopo la dichiarazione dei redditi

o l'accertamento di imposta, possano essere sottratti ad esecuzione

esattoriale beni del marito: è facile, invero, pur quando il

matrimonio sia posteriore al sorgere del debito fiscale, che si

facciano figurare di proprietà della moglie, nell'atto dotale, beni

(mobili) del marito o costiuire in dote beni (mobili) acquistati con

denaro del marito. Un espediente che non può essere posto in essere,

se la dote sia stata costituita (od aumentata) in tempo non sospetto.

La ragionevolezza della norma poggia sulla sostanziale differenza

delle situazioni che scaturiscono, rispettivamente, dalla costituzione

della dote anteriormente o posteriormente al matrimonio, mentre è

indifferente la data di questo: sostanziale differenza, cui fa

legittimo riscontro la disparità di trattamento che, per ciò stesso,

non è in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

D'altro canto, accogliendo una diversa soluzione, si verrebbe a

determinare una irrazionale diversità tra la situazione della moglie e

quella dei parenti ed affini entro il terzo grado, conviventi con il

debitore, per i quali soltanto resterebbe fermo il divieto

dell'opposizione esattoriale posto dalla norma denunziata.

b) Quanto all'art. 24, primo comma. La sentenza n. 42 del 1964 di

questa Corte ha discriminato le norme di diritto materiale da quelle di

diritto processuale, per affermare che non può ravvisarsi una

violazione delle garanzie di difesa la quale resti nell'ambito della

configurazione e dei confini che le derivano dal diritto sostanziale:

in particolare, nell'ambito del coordinamento con altri diritti ed

interessi protetti dall'ordinamento giuridico, come quelli attinenti

alla riscossione delle imposte e alla difesa contro le simulazioni e le

frodi.

c) Quanto all'art. 29, primo comma. L'unità familiare non si

consolida con la dote e ciò anche a tacere che il codice civile (art.

202) disciplina l'istituto della separazione della dote, cui la moglie

può ricorrere - tra le altre ipotesi - quando sia in pericolo di

perderla ovvero quando il disordine degli affari del marito lasci

temere che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione.

d) Quanto all'art. 30, primo comma. Non è invocabile il dovere e

il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole,

attenendo quelli ad una sfera ben diversa e più alta, il cui rispetto

non può essere collegato all'intangibilità dei mobili dotali.

e) Quanto all'art. 42, secondo comma. La norma costituzionale, nel

riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce alla legge

ordinaria la determinazione dei modi (di acquisto e) di godimento di

essa e dei suoi limiti: ed il codice civile, più volte, ai fini della

tutela dei diritti di credito, conferisce rilevanza alla localizzazione

della cosa mobile, anche in pregiudizio dei diritti dei terzi su di

essa (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 del Codice civile).

Già con sentenza n. 4 del 1960, questa Corte ha negato che

l'assoggettabilità di beni (mobili) ad esecuzione forzata annulli la

tutela del diritto di proprietà, non escludendo l'articolo 42, secondo

comma, "che tale difesa, in certe situazioni, sia subordinata a

condizioni o a presupposti o ad un particolare comportamento dello

stesso proprietario".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 5 luglio

1967 del tribunale di Ancona sulla legittimità costituzionale

dell'art. 207, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 29

gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette),

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo

comma, 30, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGE LO

DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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