Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo

comma, lett. a), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza

emessa il 7 luglio 1970 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile

vertente tra Montagner Luigi e l'Esattoria comunale di Ferrara ed

altri, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria comunale di Ferrara;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Augusto Ermetes, per l'Esattoria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso al pretore di Ferrara 9 ottobre 1969, Montagner Luigi

rappresentava di essere proprietario di taluni beni pignorati a Sforza

Luigi ad istanza dell'Esattoria di Ferrara, per averli acquistati in

occasione di precedente vendita esattoriale eseguita in danno dello

stesso Sforza, al quale li aveva poi ceduti in locazione con scrittura

privata autenticata 20 giugno 1969. Ciò premesso, proponeva

opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. ed eccepiva la illegittimità

costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a), del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Con ordinanza 7 luglio 1970, il pretore, accolta la eccezione,

sollevava la questione di legittimità costituzionale della suddetta

norma in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Carta.

Nel presente giudizio si è costituita soltanto la Esattoria

comunale delle imposte di Ferrara. Non è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Ferrara ritiene che l'art. 207, lett. a), del

t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, violi gli artt. 113, 24, 42 e 3 Cost. in quanto dispone

che l'opposizione non può essere proposta quando i mobili esistenti

nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di

avere diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita

esattoriale a carico del medesimo debitore.

Secondo l'ordinanza di rimessione la norma impugnata così

disponendo sarebbe in contrasto con l'art. 113 Cost. che garantisce

sempre la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi contro gli

atti della pubblica amministrazione; e sarebbe altresì in contrasto

con l'art. 24 perché nega la tutela giurisdizionale, anche nelle

ipotesi in cui il terzo acquirente sia stato costretto, e voglia

provarlo, a lasciare i beni nella abitazione del debitore per assoluta

ed invincibile necessità.

Poiché, secondo il precetto costituzionale, l'unico limite che la

proprietà privata incontra è costituito dalla espropriazione per

motivi di interesse generale e salvo indennizzo, sarebbe inoltre

violato anche il terzo comma dell'art. 42 Cost., in quanto la norma

impugnata sancendo, non già limitazioni per esigenze di pubblico

interesse alla prova del diritto di proprietà, ma addirittura negando

a questo diritto ogni tutela giurisdizionale, attuerebbe, in

definitiva, il sacrificio della proprietà privata.

La norma denunziata sarebbe infine in contrasto col principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento

praticato fra l'acquirente di beni pignorati ad iniziativa di privati e

quello di beni venduti ad un'asta esattoriale, in quanto accorda al

primo e nega al secondo l'opposizione di cui all'art. 619 del codice

di procedura civile.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 207, lett. a), riproduce nel nuovo testo unico delle leggi

sulle imposte dirette la norma dell'art. 63 del r.d. 17 ottobre 1922,

n. 1401, modificata con l'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942. E

la Corte, con la sentenza n. 4 del 1960, ha affermato che questa norma

"non sopprime il diritto di proprietà" perché non fa altro che

imporre al terzo acquirente di beni mobili in una asta esattoriale,

l'onere di rimuoverli dalla abitazione di chi ne è stato espropriato,

se vuole evitare il rischio dell'assoggettamento all'esecuzione; e

l'articolo 42, secondo comma, Cost. non esclude che il diritto di

proprietà sia, in certe situazioni, subordinato a condizioni o

presupposti, od anche all'onere di un particolare comportamento da

parte dello stesso proprietario.

3. - La norma della lett. b) dello stesso art. 207 dispone che

l'opposizione non può essere proposta "dal coniuge e dai parenti ed

affini fino al terzo grado del contribuente e dei coobbligati, per

quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del

debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote...". È

questa una norma che è stata già esaminata dalle sentenze di questa

Corte nn. 42 e 93 del 1964 e 129 del 1968 e che presenta stretta

analogia con quella oggi impugnata, sia perché entrambe riguardano i

mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sia perché

sono ispirate da ragioni di carattere pubblico e di interesse generale,

collegate alle finalità proprie del procedimento di esecuzione

fiscale, di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare

possibili fraudolente collusioni. Orbene, le suindicate sentenze

affermano il principio che l'art. 207 si inquadra nel sistema delle

garanzie patrimoniali delle obbligazioni tributarie, regolato da norme

di diritto sostanziale. E sono infatti di diritto sostanziale le norme

che - stabilendo quali beni costituiscono le garanzie del creditore -

determinano l'oggetto su cui si può esercitare l'azione esecutiva, e

cioè quali beni possono essere sottratti a detta azione e quali

possono esservi compresi, quando si trovano in una certa posizione

locale legata al debitore, anche se vi sono terzi che vantano diritti

di proprietà su di essi. Dal che deriva la conseguenza che né l'art.

24 né l'art. 113 Cost. possono dirsi violati - anche nella ipotesi

prevista dalla norma impugnata -, in quanto la tutela giurisdizionale

dei diritti ed interessi legittimi, sia pure contro gli atti della

pubblica amministrazione, non può superare i limiti posti dalla norma

di diritto sostanziale a tutela di altri diritti od interessi giudicati

degni di protezione giuridica.

4. - Per quanto attiene alla denunziata violazione del principio di

uguaglianza, è facile dimostrarne la infondatezza perché la

particolare disciplina del procedimento di esecuzione fiscale è

giustificata dalle ragioni di interesse generale e dalle finalità

messe già in evidenza. Ond'è che non può dirsi ingiustificato od

irrazionale il diverso trattamento fatto per la opposizione di terzo al

pignoramento di mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore,

a seconda che trattisi di procedimento esattoriale o procedimento

comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del testo unico delle leggi

sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione

dall'ordinanza del pretore di Ferrara del 7 luglio 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI -GIULIO

GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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