Art. 87 t.u.i.r. — Plusvalenze esenti

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Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

  • a)le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
  • b)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
  • c)gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; 8
  • d)le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e
  • c)del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. ((4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.)) 78 ((4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.)) 78
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

8

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attivita' commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti".

D.L. 2 maggio 1989, n. 156, convertito senza modificazioni dalla L. 30 giugno 1989, n. 243

9

Il D.L. 2 maggio 1989, n. 156, convertito senza modificazioni dalla L. 30 giugno 1989, n. 243, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi scadenza dal 1 aprile al 29 maggio 1989 sono differiti al 30 maggio 1989".

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

78

Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 87 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 6969/2026

    23 marzo 2026

    Ai fini delle imposte dirette, i contributi erogati al concessionario per sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento o ampliamento di beni pubblici, destinati ad essere gratuitamente devoluti all'ente concedente alla scadenza del rapporto, non costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, valendo piuttosto a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui si riferiscono, sicché il concessionario può dedurre a titolo di ammortamento soltanto il costo effettivamente rimasto a suo carico, al netto dei contributi percepiti.

    Art. 87 t.u.i.r. · Art. 83 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 356 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14800/2025

    2 giugno 2025

    Ai fini del beneficio dell'esenzione d'imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, di cui all'art. 87, comma 1, TUIR, il requisito dell'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale non va escluso - in ragione della presunzione iuris et de iure di non sussistenza contenuta nella lett.d) - ove l'immobile strumentale all'esercizio dell'attiva imprenditoriale prevista nell'oggetto sociale (nella specie alberghiera) sia in corso di costruzione nel triennio anteriore alla cessione, in quanto si tratta di attività preparatoria volta a dotare l'impresa di un apparato organizzativo autonomo, a condizione che nell'immobile stesso sia successivamente iniziata l'attività imprenditoriale medesima.

    Art. 87 t.u.i.r.

    Rassegna di giugno 2025, p. 148 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1288/2025

    20 gennaio 2025

    In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    Art. 87 t.u.i.r. · Art. 2195 c.c. · Art. 26 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di gennaio 2025, p. 140 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 luglio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 mesi
  3. 28 marzo 2026 — 4 luglio 2026per 3 mesi
  4. 1 gennaio 2026 — 28 marzo 2026per 3 mesi
  5. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2026per 7 anni
  6. 7 ottobre 2015 — 12 gennaio 2019per 3 anni
  7. 1 gennaio 2008 — 7 ottobre 2015per 8 anni
  8. 3 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  9. 2 dicembre 2005 — 3 dicembre 2005per 1 giorno
  10. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  11. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  12. 2 maggio 1989 — 1 gennaio 1998per 9 anni
  13. 30 aprile 1989 — 2 maggio 1989per 2 giorni
  14. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1989 al 1 gennaio 1998. 7 parole tolte, 67 parole aggiunte.

… la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. aggiunto: 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente aggiunto: residente e' determinato in base tolto: all'atto costitutivo, se esistente aggiunto: alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticatatolto: , e, in mancanza, aggiunto: o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata aggiunto: nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art87 · fonte del testo

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