Art. 113 t.u.i.r. — Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. 192 L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata quando sussistono:

  • a)nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalita' ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa' debitrice, che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
  • b)nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da piu' intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'. 192 L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa' di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. Gli intermediari finanziari possono interpellare l'amministrazione ai sensi ((dell'articolo 11, comma 1, lettera e))), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 192 L'intermediario finanziario che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 192 115
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 152.

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

192

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha disposto (con l'art. 13, comma 9) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 20 dicembre 2025 — 1 gennaio 2027in vigoreper 10 mesi
  3. 12 gennaio 2019 — 20 dicembre 2025per 7 anni
  4. 1 gennaio 2016 — 12 gennaio 2019per 3 anni
  5. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2016per 12 anni
  6. 11 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  7. 1 gennaio 1998 — 11 gennaio 2001per 3 anni
  8. 1 novembre 1997 — 1 gennaio 1998per 2 mesi
  9. 24 marzo 1995 — 1 novembre 1997per 3 anni
  10. 1 giugno 1994 — 24 marzo 1995per 10 mesi
  11. 1 marzo 1988 — 1 giugno 1994per 6 anni
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2019 al 20 dicembre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… ricevute. Gli intermediari finanziari possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera tolto: b aggiunto: e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art113 · fonte del testo

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