Art. 87 t.u.i.r. — Plusvalenze esenti

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Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura ((del 95 per cento)) le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: 122 133

  • a)ininterrotto possesso dal primo giorno del ((dodicesimo)) mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; 122
  • b)classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • d)esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. (98) I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 123 Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis. 123 COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 NOVEMBRE 2005, N.247. 123 115
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 73.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto er i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".

122

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 7 ottobre 2015

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 87 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 6969/2026

    23 marzo 2026

    Ai fini delle imposte dirette, i contributi erogati al concessionario per sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento o ampliamento di beni pubblici, destinati ad essere gratuitamente devoluti all'ente concedente alla scadenza del rapporto, non costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, valendo piuttosto a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui si riferiscono, sicché il concessionario può dedurre a titolo di ammortamento soltanto il costo effettivamente rimasto a suo carico, al netto dei contributi percepiti.

    Art. 87 t.u.i.r. · Art. 83 t.u.i.r.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 356 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14800/2025

    2 giugno 2025

    Ai fini del beneficio dell'esenzione d'imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, di cui all'art. 87, comma 1, TUIR, il requisito dell'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale non va escluso - in ragione della presunzione iuris et de iure di non sussistenza contenuta nella lett.d) - ove l'immobile strumentale all'esercizio dell'attiva imprenditoriale prevista nell'oggetto sociale (nella specie alberghiera) sia in corso di costruzione nel triennio anteriore alla cessione, in quanto si tratta di attività preparatoria volta a dotare l'impresa di un apparato organizzativo autonomo, a condizione che nell'immobile stesso sia successivamente iniziata l'attività imprenditoriale medesima.

    Art. 87 t.u.i.r.

    Rassegna di giugno 2025, p. 148 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1288/2025

    20 gennaio 2025

    In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    Art. 87 t.u.i.r. · Art. 2195 c.c. · Art. 26 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di gennaio 2025, p. 140 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 luglio 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 mesi
  3. 28 marzo 2026 — 4 luglio 2026per 3 mesi
  4. 1 gennaio 2026 — 28 marzo 2026per 3 mesi
  5. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2026per 7 anni
  6. 7 ottobre 2015 — 12 gennaio 2019per 3 anni
  7. 1 gennaio 2008 — 7 ottobre 2015per 8 anni
  8. 3 dicembre 2005 — 1 gennaio 2008per 2 anni
  9. 2 dicembre 2005 — 3 dicembre 2005per 1 giorno
  10. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  11. 1 gennaio 1998 — 1 gennaio 2004per 6 anni
  12. 2 maggio 1989 — 1 gennaio 1998per 9 anni
  13. 30 aprile 1989 — 2 maggio 1989per 2 giorni
  14. 31 dicembre 1986 — 30 aprile 1989testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 1 gennaio 2008. 98 parole tolte, 5 parole aggiunte in 4 capoversi.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del tolto: 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 aggiunto: 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e …

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del tolto: diciottesimo aggiunto: dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;

tolto: c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;

… quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. aggiunto: (98) I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art87 · fonte del testo

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