Art. 5 t.u.i.r. — Redditi prodotti in forma associata
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
6 pronunce che riguardano l’art. 5 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
Nel caso di farmacia condotta in forma di impresa familiare, il reddito imponibile di quest'ultima, cui va parametrata, ex art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, l'indennità di avviamento che il nuovo titolare deve corrispondere a quello precedente, è dato dalla somma degli utili spettanti a ciascun componente, e, dunque, dal coacervo degli utili dell'impresa considerata, senza alcuna deduzione riferita all'apporto del lavoro del singolo, in quanto, sebbene l'imprenditore sia unico, i componenti sono parte della gestione e tutti ottengono quell'utile anche lavorando nell'impresa.
Art. 5 t.u.i.r. · Art. 230-bis c.c. · Art. 110 Testo unico sanitarie
In tema di accertamento dei redditi da partecipazione in una società di capitali, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnato l'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili, ma anche la validità dell'accertamento a carico della società, benché divenuto definitivo.
Art. 5 t.u.i.r.
L'avviso di accertamento emesso a carico di un'associazione professionale e quello adottato, in via consequenziale, nei confronti dell'associato mantengono la propria autonomia, sicché gli effetti della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con. modif. dalla l. n. 136 del 2016), di cui si sia avvalsa l'associazione, non si estendono automaticamente nei confronti dell'associato, il quale é, pertanto, tenuto a presentare eventuale apposita istanza in nome proprio, onde avvalersi del relativo beneficio.
Art. 5 t.u.i.r.
Il credito di imposta maturato da una società di persone, in virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del T.U.I.R., può essere attribuito, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle loro quote, non configurandosi una cessione in senso proprio, ma solo una particolare forma di utilizzo del medesimo.
Art. 5 t.u.i.r. · Art. 38-bis Accertamento imposte sui redditi
Qualora da un accertamento eseguito nei confronti di una s.n.c emerga un maggior reddito d'impresa da imputarsi ai fini IRPEF ai singoli soci ai sensi dell'art. 5, comma 1, del TUIR, lo scudo fiscale attivato in proprio dal socio amministratore e legale rappresentante non si estende agli altri soci, poiché il reddito da partecipazione è un reddito personale ed esclusivo del socio, sul quale soltanto grava l'obbligo di versare la correlativa imposta, né la medesima protezione può essere invocata dalla s.n.c., atteso che essa, oltre a non essere soggetto passivo IRPEF, in quanto società commerciale non figura fra gli interessati che - a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a) del d.l. n. 350 del 2001 (conv. con modif. dalla l. n. 409 del 2001) - possono avvalersi degli effetti preclusivi di ogni accertamento tributario e contributivo conseguenti alla predetta procedura di emersione delle attività detenute all'estero.
Art. 5 t.u.i.r.
L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.
Art. 5 t.u.i.r. · Art. 102 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 29 Disposizioni sul processo tributario
Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine, sez. terza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui «attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti “indipendentemente dalla percezione”». L’imputazione “per trasparenza” non lede il principio di uguaglianza, né sotto la veste di discriminazione interna (dal momento che i soci anche non amministratori delle società di persone, in base agli artt. 2261 e 2320 cod. civ., hanno un onere e un potere di controllo sull’attività sociale che consente di avere piena conoscenza dell’incremento patrimoniale), né esterna (posta la diversità di struttura tra le società di persone e le società di capitali); è inconferente, poi, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 116 TUIR (che consente di applicare, a determinate condizioni, l’imputazione per trasparenza anche alle società di capitali e, in particolare, alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria), perché l’opzione è rimessa alla scelta discrezionale della società, per cui non risulta corretta la comparazione proposta dal giudice a quo tra la tipizzazione legale stabilita per le società di persone e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. Quanto alla presunta violazione del principio di capacità contributiva, la scelta del legislatore non è arbitraria, perché, anche a prescindere dall’approvazione del rendiconto e dalla previsione statutaria di eventuali riserve di utili, o dalla decisione unanime dei soci in tal senso, il socio già si trova in una relazione con il reddito societario prodotto idonea a integrare la peculiare nozione di “possesso” quale presupposto dell’IRPEF (art. 1 del t.u. imposte redditi), mentre esigenze di cautela fiscale, giustificano il ricorso a questa forma di imputazione, in ragione del minore livello di formalizzazione delle società di persone e dell’assenza dei più rigorosi obblighi previsti per le società di capitali. Infine, quanto all’asserito contrasto con il diritto di difesa, l’attività accertativa e il contraddittorio, a fini procedurali, si svolgono nei confronti della società, così permanendo lo schermo societario, mentre, a fini sostanziali, la giurisprudenza di legittimità richiede il litisconsorzio necessario tra società e soci al fine di consentire, con pienezza di contraddittorio, la verifica in concreto del presupposto impositivo, cosicché il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. (Precedente: S. 201/2020 - mass. 42951).
Art. 5 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 53, primo comma, e 113, secondo comma, Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Nell'attuale sistema di imposizione sui redditi, non arbitrariamente il legislatore tributario ha individuato come indice di capacità contributiva la relazione tra il presupposto e il soggetto passivo attraverso la diretta imputazione al socio ("per trasparenza") del reddito prodotto in forma associata, indipendentemente dalla percezione. Di conseguenza non vi è disparità di trattamento tra i soci di società di persone e altri soggetti egualmente privi di reddito, poiché il socio non può considerarsi un soggetto "privo di reddito" in caso di imputazione "per trasparenza" del reddito prodotto in forma associata. La disciplina censurata non viola nemmeno il diritto di difesa e non esclude la tutela giurisdizionale del contribuente poiché, nello stabilire che l'imputazione avviene "indipendentemente dalla percezione", individua un meccanismo d'imputazione di ciò che è stato assunto dal legislatore come reddito prodotto, senza, invece, "presumere" la distribuzione dello stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2017, n. 111 del 1997 e n. 410 del 1995, n. 131 del 1991; ordinanze n. 53 del 2001 e n. 5 del 1998 ).
Art. 5 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui imputa ai soci di una società di persona anche gli utili che gli amministratori abbiano illecitamente sottratto alla società. Il giudice rimettente muove infatti da un erroneo presupposto interpretativo, quello secondo cui gli utili occultati illecitamente dagli amministratori costituiscano un reddito fittizio. Tale reddito invece è effettivo, e la sua sottrazione resta una vicenda meramente interna alla società, che non incide sul rapporto tributario. M.R.
Art. 5 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la stessa, nei termini in cui viene sollevata, ha già formato oggetto di esame da parte della Corte, che ne ha dichiarato l'infondatezza attraverso una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate. - O. n. 5/1998. red.: G. Leo
Art. 24 cost. · Art. 5 t.u.i.r. · Art. 40 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2023 al 1 gennaio 2027. 389 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Ai fini delle imposte sui redditi:
tolto: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
tolto: b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
tolto: c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
tolto: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
tolto: b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
tolto: c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art5 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.