Art. 53 t.u.i.r. — Redditi di lavoro autonomo

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

  • a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2024, N. 71));
  • b)i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
  • c)le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • d)le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
  • e)le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia.
  • f)i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
  • f-bis)le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. 185 COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. 205 208 221 115
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 85.

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

185

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3".

205

con decorrenza dal 1 gennaio 2022

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".

208

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".

221

con decorrenza dal 1 luglio 2023

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".

Testo vigente dal 1 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 53 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14043/2025

    26 maggio 2025

    Nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi.

    Art. 53 t.u.i.r. · Art. 1 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 304 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 giugno 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 28 febbraio 2023 — 1 giugno 2024per un anno
  4. 30 dicembre 2022 — 28 febbraio 2023per 2 mesi
  5. 17 novembre 2022 — 30 dicembre 2022per un mese
  6. 25 luglio 2021 — 17 novembre 2022per un anno
  7. 22 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  8. 2 aprile 2021 — 22 maggio 2021per un mese
  9. 15 agosto 2017 — 2 aprile 2021per 4 anni
  10. 1 gennaio 2004 — 15 agosto 2017per 14 anni
  11. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 2004per 8 anni
  12. 20 agosto 1994 — 1 gennaio 1996per un anno
  13. 29 giugno 1990 — 20 agosto 1994per 4 anni
  14. 31 dicembre 1986 — 29 giugno 1990testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 1 giugno 2024. 33 parole tolte, 10 parole aggiunte.

a) tolto: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2024, N. 71;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art53 · fonte del testo

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