Art. 108 t.u.i.r. — Spese relative a più esercizi

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Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 58 84 Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

  • a)i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • b)i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi. 78
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239

58

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

78

Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le attivita' indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".

D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

84

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

Testo in vigore dal 1 luglio 1998 al 15 gennaio 2000

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 108 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 328/2002

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 2002

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, fac…

    Art. 82 t.u.i.r. · Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 108 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 1 gennaio 2025 — 12 agosto 2026per un anno
  4. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2025per 8 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  6. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  7. 17 settembre 2011 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 17 settembre 2011per 4 anni
  9. 22 marzo 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  10. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  11. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2004per 4 anni
  12. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  13. 1 gennaio 1998 — 1 luglio 1998per 6 mesi
  14. 18 maggio 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  15. 31 dicembre 1986 — 18 maggio 1996testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1998. 2 parole tolte.

… costi di diretta imputazione. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8. tolto: 2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

    Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art108 · fonte del testo

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