Art. 108 t.u.i.r. — Spese relative a più esercizi

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Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3. 146 Le spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita' internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. 133 Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 115

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 143.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

146

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

Testo in vigore dal 17 settembre 2011 al 7 ottobre 2015

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 108 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 328/2002

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 2002

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, fac…

    Art. 82 t.u.i.r. · Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 108 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
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  4. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2025per 8 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  6. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  7. 17 settembre 2011 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 17 settembre 2011per 4 anni
  9. 22 marzo 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  10. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  11. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2004per 4 anni
  12. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  13. 1 gennaio 1998 — 1 luglio 1998per 6 mesi
  14. 18 maggio 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  15. 31 dicembre 1986 — 18 maggio 1996testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 17 settembre 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art108 · fonte del testo

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