Art. 108 t.u.i.r. — Spese relative a più esercizi
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
3 pronunce che riguardano l’art. 108 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
Ai fini della deducibilità delle spese promozionali da parte di un professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta riconducibilità del bene acquistato, in ragione della sua natura, tra le spese di rappresentanza, essendo al contempo necessario provare, sotto il profilo dell'inerenza, che esso sia stato effettivamente destinato a finalità di promozione dell'attività professionale esercitata e non, invece, personali.
Art. 108 t.u.i.r. · Art. 74 t.u.i.r.
In tema di spese deducibili ai fini IVA, la distinzione tra quelle di rappresentanza e quelle di pubblicità - preordinate, rispettivamente, a promuovere l'immagine del contribuente o il prodotto aziendale - si fonda sulla natura e la funzione delle stesse, mentre la gratuità della prestazione dei servizi non ha valenza distintiva, integrando un indice valutabile ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa, quale connotato normalmente (anche se non necessariamente né univocamente) riconducibile alle prime. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva qualificato come pubblicitarie le spese sostenute da una società vinicola per l'organizzazione di una manifestazione per la promozione della civiltà del vino, finalizzata al conferimento, a persone distintesi in vari settori sociali, di un premio intitolato alla medesima contribuente e privo di collegamento con la finalità di vendita di prodotti).
Art. 108 t.u.i.r. · Art. 19-bis d.P.R. 633/1972
In tema di deduzione di costi pluriennali, quelli derivanti da impianti realizzati su beni altrui risultano disciplinati, ai sensi dell'art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986, sulla base del criterio sancito dall'art. 2426, n. 5., c.c. che prevede che la durata dell'ammortamento sia regolata sulla base della relativa utilità futura dell'impianto, avendosi in ogni caso come limite massimo quello della residua vigenza del titolo in base al quale il contribuente dispone del bene a cui l'impianto stesso accede.
Art. 108 t.u.i.r. · Art. 2426 c.c.
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
15 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2026 al 1 gennaio 2027. 324 parole tolte, 6 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
tolto: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
tolto: b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
tolto: c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. PERIODO SOPRESSO DAL D.LGS. 7 AGOSTOaggiunto: LGS. 19 GIUGNO 2026, N. tolto: 148. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. aggiunto: 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art108 · fonte del testo
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