Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 108 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 1 gennaio 2025 — 12 agosto 2026per un anno
  4. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2025per 8 anni
  5. 1 gennaio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  6. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  7. 17 settembre 2011 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  8. 1 gennaio 2008 — 17 settembre 2011per 4 anni
  9. 22 marzo 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  10. 1 gennaio 2004 — 22 marzo 2005per un anno
  11. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2004per 4 anni
  12. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  13. 1 gennaio 1998 — 1 luglio 1998per 6 mesi
  14. 18 maggio 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  15. 31 dicembre 1986 — 18 maggio 1996testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2026 al 1 gennaio 2027. 324 parole tolte, 6 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

tolto: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

tolto: b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

tolto: c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. PERIODO SOPRESSO DAL D.LGS. 7 AGOSTOaggiunto: LGS. 19 GIUGNO 2026, N. tolto: 148. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. aggiunto: 117

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art108 · fonte del testo

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