Art. 86 — Fermo di beni mobili registrati

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Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85 l'esattore, nel termine di dieci giorni dalla data del secondo incanto, deve informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti gli atti della procedura esecutiva. L'ufficio trasmette gli atti all'intendente di finanza esprimendo il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza comunica la sua decisione all'esattore almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto. Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate o impervie, l'esattore e' tenuto a segnalarli all'intendente di finanza con la richiesta di autorizzazione a procedere al terzo incanto. L'intendente di finanza, prima di accordare l'autorizzazione, interpella l'ispettorato provinciale dell'agricoltura per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato possa essere utile alte esigenze della bonifica, dell'assestamento delle zone incolte o franose e alla coltura boschiva.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 86, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20987/2025

    23 luglio 2025

    In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, le controversie relative al preavviso di iscrizione di ipoteca derivante da ordinanza-ingiunzione prefettizia rientrano nella competenza del giudice di pace se il massimo edittale della sanzione non supera il limite di valore di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 150 del 2011, dovendosi avere riguardo, in mancanza di tale indicazione negli atti di causa, all'importo della cartella esattoriale, poiché si tratta di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla pubblica amministrazione.

    Art. 86

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 154 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9062/2025

    6 aprile 2025

    Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.

    Art. 86 · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 162 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 364/2008

    Questione inammissibile
    7 novembre 2008

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo e, comunque, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non fissa criteri e limiti ai poteri del concessionario della riscossione in ordine all'adozione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati e non prevede che detto provvedimento sia motivato con riferimento alla sussistenza del fondato timore di perdere la garanzia del credito ovvero alla necessità, in relazione alla consistenza patrimoniale del contribuente, di emetterlo. Esulano, infatti, dalla prospettazione del ricorrente del giudizio principale tutti i profili in relazione ai quali il rimettente ha sollevato d'ufficio le questioni proposte e, pertanto, l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque avere alcuna incidenza su detto giudizio, dovendo essa essere pronunciata con riferimento a circostanze che risultano estranee al suo thema decidendum . - Sull'inammissibilità per estraneità della questione proposta al thema decidendum del giudizio principale v. la citata ordinanza n. 149 del 2006.

    Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 297/2007

    Questione inammissibile
    17 luglio 2007

    Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).

    Art. 49 Riscossione imposte sul reddito · Art. 57 Riscossione imposte sul reddito · Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/2007

    Questione inammissibile
    8 maggio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, la circostanza che, dopo la sua proposizione, l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, abbia integrato il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di «fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (lettera e-ter ), non ha influenza sulla rilevanza atteso che, a norma dell'art. 5 del c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

    Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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