Art. 85 — Assegnazione dell'immobile allo Stato

Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il ((prezzo base del terzo incanto)), depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. 77 Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non puo' essere inferiore a sei mesi. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

77

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 ottobre 2011, n. 281 (in G.U. 1a s.s. 2/11/2011, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziche' per il prezzo base del terzo incanto".

Testo vigente dal 21 agosto 2013 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 281/2011

    Ha colpito questo articolo
    28 ottobre 2011

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto, per la sua palese irragionevolezza. Infatti la norma, nello stabilire il prezzo del trasferimento immobiliare, fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può essere anche irrisorio; e ciò nonostante che il trasferimento immobiliare abbia la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente. Su tema analogo, v. ordinanza n. 383/1988.

    Art. 85 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/2012

    Questione inammissibile
    23 febbraio 2012

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, in quanto, a seguito della sentenza n. 281 del 2011, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata «nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anziché per il prezzo base del terzo incanto», le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate dal Giudice dell'esecuzione, sono divenute prive di oggetto; sicché essendo stata la norma censurata espunta dall'ordinamento con efficacia ex tunc, il Giudice a quo non deve neppure valutare la perdurante rilevanza delle questioni sollevate, valutazione questa che, sola, potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente.

    Art. 85 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 2011 al 21 agosto 2013. 13 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il tolto: minor prezzo tra il prezzo aggiunto: prezzo base del terzo incanto tolto: e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. Il giudice dell'esecuzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art85 · fonte del testo

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