Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo,

terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal

pretore di Udine, sezione distaccata di Latisana, nel procedimento

civile vertente tra Meneghello Bertilla e Ministero delle finanze ed

altra, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il pretore di Udine, con ordinanza emessa il 27

gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 15, 24,

29 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13

aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche);

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata sarebbe

lesiva del principio di eguaglianza tra i coniugi, in quanto -

prevedendo che gli accertamenti in rettifica, in caso di

dichiarazione congiunta dei redditi da parte di coniugi non

legalmente ed effettivamente separati, siano notificati al solo

marito - attribuirebbe a questi una posizione di ingiustificato

vantaggio rispetto alla moglie;

che di contro la moglie, per il solo fatto di essersi avvalsa

della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi unitamente

al coniuge, subirebbe una limitazione del proprio diritto di

conoscere atti idonei ad incidere nella propria sfera giuridica;

che qualsiasi presunzione di conoscibilità degli atti

notificati al marito, da parte della donna coniugata, sarebbe d'altro

canto esclusa nei casi di mancanza di coabitazione, per effetto di

separazione o divorzio, con sicura violazione, in danno di costei,

del diritto di difesa e del diritto alla inviolabilità della

corrispondenza;

che, sotto un diverso aspetto, la medesima norma, nel

prevedere - secondo l'interpretazione costituente diritto vivente -

la responsabilità solidale dei coniugi non solo per gli obblighi

tributari risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ma anche per

quelli derivanti da futuri accertamenti e dipendenti da comportamenti

omissivi non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di

entrambi, determinerebbe, stante la non identità dei rapporti

tributari facenti capo ai coniugi stessi, un'irragionevole ipotesi di

responsabilità patrimoniale per fatto altrui;

che nel giudizio a quo la ricorrente - assoggettata a

pignoramento, senza previa notifica della cartella esattoriale né

dell'avviso di mora, per debiti d'imposta accertati nei confronti del

coniuge separato, relativamente ad un periodo d'imposta, anteriore

alla separazione, per il quale era stata presentata dichiarazione

congiunta - ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione sul

presupposto della propria estraneità al rapporto tributario ed alla

stessa attività di impresa svolta dal coniuge;

che alla medesima ricorrente, proprio in considerazione del

vincolo di solidarietà passiva derivante dalla norma della cui

legittimità costituzionale il rimettente dubita, andrebbe tuttavia

negata la qualità di terzo rispetto all'esecuzione intrapresa dal

concessionario del servizio di riscossione dei tributi e

conseguentemente il giudice adito dovrebbe dichiarare il proprio

difetto di giurisdizione, in quanto, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), nel testo vigente al momento dell'opposizione,

avverso gli atti esecutivi dell'esattore il contribuente ed i

coobbligati possono fare ricorso esclusivamente all'Intendente di

finanza;

che la prospettata questione di costituzionalità sarebbe

perciò, sotto tale profilo, rilevante ai fini della decisione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso

per la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli

artt. 3, 15, 24, 29 e 53 Cost., della legittimità costituzionale

della disciplina dettata, in tema di dichiarazione congiunta dei

redditi da parte dei coniugi non legalmente ed effettivamente

separati, dall'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della

legge 13 aprile 1977, n. 114;

che in ordine alla medesima questione, sollevata in

riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., questa Corte ha

già affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta

l'esercizio di una facoltà dei contribuenti, con i conseguenti oneri

e vantaggi ad essa connessi, e che pertanto la relativa disciplina,

anche procedimentale, resta riservata all'apprezzamento discrezionale

del legislatore, cosicché la disposizione impugnata non può

ritenersi lesiva del principio di eguaglianza laddove, nell'evidente

intento di semplificazione e snellezza del procedimento tributario,

prevede la notificazione degli atti impositivi al solo marito

(sentenza n. 184 del 1989, ordinanze nn. 4 e 36 del 1998);

che sulla scorta di analoghe considerazioni va esclusa la

prospettata violazione del principio di eguaglianza morale e

giuridica dei coniugi, di cui all'art. 29 Cost.;

che, per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 24

Cost., non viene addotta dal rimettente ragione alcuna che induca a

disattendere l'interpretazione adeguatrice della norma censurata,

prospettata nelle pronunce già citate, a tenore della quale deve

ritenersi che alla moglie, coobbligata in solido, sia comunque

garantita dall'ordinamento la possibilità di tutelare i propri

diritti entro i termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora

o del diverso atto con il quale venga per la prima volta a legale

conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione finanziaria in

via solidale, e ciò anche al fine di contestare eventualmente nel

merito l'obbligazione tributaria del coniuge;

che anche con riferimento al parametro di cui all'art. 53

della Costituzione la medesima questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata, in base alla considerazione che il

principio di capacità contributiva non esclude che la legge possa

stabilire prestazioni tributarie solidali a carico oltreché del

debitore principale anche di altri soggetti, comunque non estranei

alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario

(sentenza n. 184 del 1989, ordinanze n. 187 del 1991, n. 301 del

1988, n. 316 del 1987);

che del tutto inconferente è infine il riferimento al

parametro di cui all'art. 15 Cost., in quanto la previsione di

notifica degli atti di accertamento al solo marito non comporta

evidentemente alcuna menomazione, in danno della moglie, delle

garanzie di libertà e segretezza della corrispondenza di costei.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e

quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della

Costituzione, dal pretore di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari