Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'agente della riscossione, nell'ipotesi prevista dal comma 1 e in ogni altro caso di estinzione del procedimento, richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
