Art. 51 — Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati

Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 383/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Nella procedura esecutiva esattoriale, promossa nei confronti del debitore fallito o sottoposto a procedura coatta amministrativa, la previsione di devoluzione allo Stato dell'immobile esecutato - a seguito dell'esito negativo di due incanti e mancata autorizzazione dell'Intendente di finanza al terzo incanto o esito negativo anche di questo - non integra violazione di precetti costituzionali. La procedura mira solo ad evitare che lo Stato, nella sua veste di acquirente necessario dell'immobile non venduto, abbia a subire troppi gravi pregiudizi e, garantendo che sia comunque individuato e versato un prezzo per il bene risultato "invendibile", non pregiudica i diritti dei creditori ne' degli organi preposti al fallimento (artt. 24 e 113 Cost.): tali soggetti hanno infatti la possibilità o di partecipare agli incanti (allo scopo di acquistare il bene), o di pagare l'ammontare dell'imposta dovuta dal debitore - con conseguente estinzione del procedimento di espropriazione ex art. 49, d.P.R. n. 602 del 1973 - o di riscattare l'immobile con domanda al Pretore, facoltà questa che con l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto con il quale l'Intendente di finanza nega l'autorizzazione al terzo incanto, costituisce una incisiva forma di tutela nei confronti di comportamenti dell'Amministrazione finanziaria ritenuti lesivi. La normativa in esame, infine, regolando esclusivamente i rapporti tra lo Stato e gli altri creditori dell'esecutato, non conferisce all'esattore alcuna posizione di ingiustificato privilegio in ordine alla distribuzione del prezzo di devoluzione (art. 3 Cost.) ne', per la natura processuale rivestita, ha attinenza con la materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, sia pure intesa in senso lato (art. 97 Cost.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 51, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.).

    Art. 87 Riscossione imposte sul reddito · Art. 51 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 91 parole tolte, 97 parole aggiunte.

tolto: L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva puo' essere sospeso dall'intendente di finanzia su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontareaggiunto: Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo creditotolto: . I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267aggiunto: , il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art51 · fonte del testo

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