All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo e' aggiunto il seguente: "Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".1 All'articolo 131 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio".1 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni e' redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed e' sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresi', in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, e' derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza. Il tribunale innanzi al quale e' proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilita' e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalita' di conservazione dei plichi sigillati nonche' della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati") nella parte in cui dispongono che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"".

Testo vigente dal 26 gennaio 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 18/1989

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1989

    Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale è un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio è stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonché dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attività che sono specificamente proprie di questo).

    Art. 16 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 10 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 406/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. nn. 73/1989, 125/1989, 156/1989, 158/1989, 159/1989, 161/1989, 340/1989 e 420/1989.

    Art. 1 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 2 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 7 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 8 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19…

    Art. 132 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 1 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1988 al 26 gennaio 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati") nella parte in cui dispongono che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"".

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art16 · fonte del testo

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