Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo

comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16,

secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), in relazione all'art. 16,

quinto comma, della stessa legge, promossi con sette ordinanze emesse

il 2 maggio 1988 (nn. 4 ordinanze) e il 4 maggio 1988 (nn. 3

ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai

nn. da 599 a 605 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con sette ordinanze di

identico contenuto emesse quattro il 2 maggio e tre il 4 maggio 1988,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131,

ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art.

16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento

dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), in relazione anche all'art.

16, quinto comma, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 3,

101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, la quale

prevede la compilazione di un processo verbale dei provvedimenti

giudiziari collegiali, viola - per la possibilità della divulgazione

delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione - il

principio della segretezza della camera di consiglio, che avrebbe

rilievo costituzionale perché diretto a garantire l'indipendenza del

giudice, nonché il principio di eguaglianza, per disparità di

trattamento - ritenuta irrazionale - tra segreto della camera di

consiglio e segreto professionale (art. 351 del codice di procedura

penale);

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice

remittente, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con

la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - ma sotto altro profilo il

primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati

illegittimi nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario

processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo

collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";

che non vengono addotti argomenti diversi da quelli allora

esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma,

del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo

comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e

104 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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