Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e

16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

dei magistrati), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti

dalla S.a.S. Eternedile Commerciale di Nessi G. e C. ed altri contro

l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna, iscritta al n. 311 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti

dalla S.p.A. S.E.C.I. e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna,

iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Bologna,

con due ordinanze in data 6 maggio 1988 (R.O. nn. 311 e 312 del 1990)

ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, perché la

verbalizzazione delle decisioni degli organi giudiziari collegiali

contrasterebbe con gli artt. 3 e 101 Cost., sotto il profilo che la

mancanza di segretezza conseguente alla verbalizzazione violerebbe

l'indipendenza del giudice;

b) degli artt. 1, 7, 8 e 16 di detta legge, in riferimento agli

artt. 3 e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole e lesivo

dell'indipendenza del giudice, nel caso di dissenso su una questione

pregiudiziale, ritenuta infondata a maggioranza, rendere il

componente dissenziente del collegio responsabile della decisione

delle questioni che riteneva precluse, sulle quali il suo voto sia

stato determinante;

c) degli artt. 1, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli

artt. 3 e 28 Cost., perché non differenziano la posizione del

relatore da quella degli altri componenti del collegio quanto al

regime della responsabilità;

d) dell'art. 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 3, 97

e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole, contrario al principio di

buon andamento della pubblica amministrazione, nonché

dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice aver rapportato,

per "gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni

giudiziarie", come fa detto art. 8, la misura massima della rivalsa

allo stipendio del magistrato di tribunale o al minore stipendio o

reddito effettivamente percepito;

e) dell'art. 7 di detta legge, in riferimento all'art. 3 Cost.,

perché sarebbe irragionevole avere escluso, come ha fatto detto art.

7, per i membri delle Commissioni tributarie "estranei" alla

magistratura, la responsabilità per colpa grave in caso di errore di

diritto ed averla prevista, invece, per i membri che siano magistrati

in servizio;

f) dello stesso art. 7, per aver fatto ai membri delle

Commissioni tributarie un trattamento differente, in tema di

responsabilità, da quello stabilito per i giudici conciliatori;

g) degli artt. 1, 2, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli

artt. 97 e 101 Cost., sotto il profilo che la disciplina ivi dettata

violerebbe i principi di buon andamento della pubblica

amministrazione, imparzialità e indipendenza del giudice, omettendo

di prevedere una responsabilità del giudice ove il danneggiato sia

lo Stato che sia parte di un giudizio;

Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con

le ordinanze nn. 73, 125, 156, 158, 159, 161, 340 e 420 del 1989;

che la questione sub b) è manifestamente infondata, non

apparendo irrazionale e lesiva dell'indipendenza del giudice la

previsione di una sua responsabilità in ordine a tutte le questioni

sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a

decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in

minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle

questioni da decidere successivamente;

che la questione sub c) è stata dichiarata non fondata con la

sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.

156 del 1989;

che la questione sub d) è stata già dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 155 del 1989 in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo che la norma è espressione di

discrezionalità legislativa esercitata razionalmente;

che la norma non esplica alcun riflesso sull'indipendenza e

l'imparzialità del giudice e quindi non viola l'art. 101 della

Costituzione;

che la questione sub e) è stata dichiarata non fondata con la

sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.

420 del 1989;

che la questione sub f) è stata dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 155 del 1989;

che la questione sub g) è stata dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 5 del 1990 in riferimento agli artt. 3,

101 e 108 della Costituzione, tenuto conto che, ove il comportamento

del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio

può agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni

altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta,

non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal

contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale;

che, per tutte le ragioni suaccennate, non si riscontrano

elementi che possano fondare l'asserita violazione del principio del

buon andamento della pubblica amministrazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16

della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei

magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e 101

della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari