Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, comma

terzo, 8, comma quarto, e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117

(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con

ordinanza emessa il 26 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Pesaro sul ricorso proposto da Bertozzini Giuseppe

contro l'Ufficio del Registro di Pesaro, iscritta al n. 163 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro,

con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163 del 1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo

comma e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 in

quanto, nel disciplinare la responsabilità civile dei membri delle

commissioni tributarie di secondo grado, in relazione ai danni

arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero violato gli

artt. 3, 24 e 25 Cost.: a) per la disparità di trattamento posta in

essere fra i membri dello stesso collegio, avendo diversamente

disciplinato la loro responsabilità a seconda che essi siano o no

"estranei alla magistratura"; b) per la diversità di regime di

responsabilità posta in essere, a seconda della loro composizione,

tra collegi in cui vi siano membri che rispondano tutti in ugual modo

e collegi in cui alcuni membri siano gravati da una più ampia sfera

di responsabilità; c) per le diverse garanzie che ne deriverebbero

per il cittadino, a seconda della composizione del collegio chiamato

a decidere sulla controversia;

Ritenuto che, con la stessa ordinanza, il giudice a quo ha

sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell'art.

16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 101

e 10 Cost., in quanto la redazione del processo verbale della

deliberazione, da esso previsto, eliminando la segretezza del voto

espresso da ciascun componente del collegio, ne comprometterebbe

l'indipendenza, violando anche la risoluzione dell'ONU secondo la

quale il giudice non potrebbe essere oggetto di azione civile per

colpa grave nell'esercizio della sua attività giurisdizionale;

Considerato, in relazione alla prima questione, che altra analoga,

relativa alle commissioni tributarie di primo grado, è stata già

decisa nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 18 del 1989;

che anche la seconda questione è stata dichiarata non fondata,

con la stessa sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro

profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati

dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è

compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei

componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato

sommario processo verbale";

che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre

ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma, 8 quarto comma e 16

della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), sollevate con ordinanza 26 maggio 1988 (R.O. n. 163

del 1989) della Commissione tributaria di secondo grado di Pesaro, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 10 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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