Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi

secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa

il 2 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Roma sul ricorso proposto dal secondo Ufficio Registro Atti Pubblici

di Roma contro Caricchia Andrea ed altri, iscritta al n. 72 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma,

con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 72 del 1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo

e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che

esso, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di

tutti gli organi giurisdizionali, comprese le commissioni tributarie,

violerebbe gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto la

segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile

d'indipendenza del giudice;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto

altro profilo - il secondo comma dell'art. 16 è stato dichiarato

illegittimo nella parte in cui disponeva che "è compilato sommario

processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo

collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale';

che, non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre

ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13

aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio

delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

sollevata in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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