Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, e 16, commi secondo, quinto e sesto, della legge 13 aprile

1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dalla Corte

d'Appello di Trento nel procedimento vertente tra Menestrelli Mario e

Mantovanelli Angiolina ved. Merlini, iscritta al n. 622 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 2

settembre 1988 (R.O. n. 622 del 1988), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 16, commi

secondo, quinto e sesto, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

che secondo il giudice a quo le disposizioni contenute nelle

norme impugnate contrasterebbero con agli artt. 101 e 104 della

Costituzione, ledendo il principio della segretezza delle

deliberazioni degli organi collegiali;

che esse contrasterebbero, inoltre, con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, poiché la responsabilità civile dei componenti degli

organi giudiziari collegiali non sarebbe giuridicamente

configurabile, presupponendo una differenziazione di trattamento tra

relatore ed altri membri del collegio, nonché la possibilità di

provare come sia stata svolta la relazione, le quali non sarebbero

concretamente realizzabili;

che dinanzi a questa Corte si è costituita l'Avvocatura

generale dello Stato, che è intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo in via principale che la questione

sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in via

subordinata, che sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ecccezione d'inammissibilità per difetto di

rilevanza è priva di fondamento, poiché la questione concerne

l'art. 16 della l. n. 117 del 1988, del quale il giudice a quo è

chiamato a fare diretta applicazione, nonché l'art. 1, secondo

comma, della stessa legge che, essendo norma regolatrice della

responsabilità del giudice, incide sul suo status e attiene alla

"protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si

accompagnano ai diritti (cfr. la sentenza n. 18 del 1989);

che questa Corte, con la citata sentenza n. 18 del 1989, ha già

affermato che il principio della segretezza della camera di consiglio

non ha valore costituzionale e la previsione di una pari

responsabilità per tutti i membri del collegio obbedisce al criterio

di razionalità, perché correlata alla parità di doveri di ciascuno

di essi, sulla quale non incidono i compiti specifici del relatore;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata in

riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;

che, dovendosi garantire a ciascuno dei membri del collegio

l'accesso agli atti di causa, con parità di diritti, doveri e poteri

rispetto al relatore, con conseguente parità di responsabilità, la

questione appare manifestamente infondata anche in relazione all'art.

24 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, comma secondo e 16, commi secondo,

quinto e sesto della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), in riferimento agli artt. 3,

24, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di

Trento con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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