Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 16, cpv. e

terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati) promosso con ordinanza emessa

il 7 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brescia

sui ricorsi riuniti proposti dalla s.r.l. Fond Metal Gnali contro

l'Ufficio delle Imposte Dirette di Salò, iscritta al n. 760 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia

con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 ha sollevato due diverse

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 16,

capoverso e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117

(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) per contrasto

sia con gli artt. 101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost. sia

con l'art. 36 Cost.;

che, in particolare, con la prima questione il giudice a quo

ritiene che le disposizioni impugnate violino gli artt. 101,

capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., in quanto, ai fini

dell'obbligo di verbalizzare in relazione ai provvedimenti collegiali

la votazione avvenuta ad unanimità o con il dissenso di alcuno dei

componenti il collegio, equiparerebbero i componenti le commissioni

tributarie ai magistrati ordinari ed amministrativi mentre i primi si

troverebbero in una posizione sostanzialmente differente poiché per

essi, diversamente che per i secondi, non vi è alcuna previsione di

sanzioni disciplinari che possano garantire l'esatto adempimento dei

nuovi obblighi di verbalizzazione e di custodia dei plichi;

che, con la seconda questione, il giudice a quo ritiene che le

disposizioni impugnate violino l'art. 36 Cost., in quanto impongono

ai componenti le commissioni tributarie nuovi e gravosi oneri ed

incombenti aggiuntivi (relativi alla verbalizzazione delle decisioni

di tutti i provvedimenti collegiali ed al confezionamento ed alla

custodia dei plichi contenenti i verbali) per i quali, alla stregua

dell'attuale sistema di retribuzione dei giudici tributari (art. 12

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) non è previsto alcun compenso

economico;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

comunque infondate;

Considerato, in ordine alla prima questione, che la mancanza di

sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte

dei componenti le commissioni tributarie, degli obblighi di

verbalizzazione introdotti dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988,

n. 117, palesemente non comporta alcuna violazione dei principi

d'indipendenza ed autonomia della magistratura, di cui agli artt.

101, capoverso, 104, primo comma e 107 Cost., come questa Corte ha

già deciso (cfr. ordinanza n. 1140 del 1988);

che pertanto non può ritenersi illegittima la disposizione

impugnata nella parte in cui pone l'obbligo di verbalizzazione delle

decisioni collegiali, tanto più che l'eventuale inadempimento doloso

di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale;

che, in conseguenza, la prima questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato, in ordine alla seconda questione, che, con la

sentenza n. 18 del 1989, è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 13

aprile 1988, n. 117, nella parte in cui dispongono che "è compilato

sommario processo verbale" anzi che "può, se uno dei componenti

dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario

processo verbale";

che, di conseguenza, si rende indispensabile restituire gli atti

al giudice a quo affinché provveda ad un nuovo esame della questione

alla luce della normativa risultante a seguito dell'indicata

dichiarazione d'incostituzionalità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma, della

legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, capoverso,

104, primo comma e 107 Cost., dalla Commissione tributaria di primo

grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Ordina la restituzione alla medesima Commissione tributaria di

primo grado di Brescia degli atti relativi alla questione di

legittimità costituzionale degli stessi artt. 1 e 16, capoverso e

terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento

all'art. 36 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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