Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo

comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo

novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza

emessa il 10 aprile 1989 dalla Commissione Tributaria di primo grado

di Verbania sul ricorso proposto da Girardello Antonio e l'Ufficio

Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 371 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento instaurato da Girardello Antonio di

impugnazione dell'iscrizione a ruolo di imposte I.R.P.E.F. e I.L.O.R.

per gli anni 1979 e 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di

Verbania, con ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n. 371 del 1989), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20,

terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte

in cui non prevedono per i componenti delle Commissioni Tributarie

l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio e, in particolare,

sul processo di formazione della decisione del collegio;

che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero

violati gli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, in quanto sarebbe leso il principio dell'indipendenza

dei giudici delle giurisdizioni speciali e si verificherebbe

disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri giudici

per i quali vige il rispetto del segreto della camera di consiglio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità della questione, per mancata motivazione

sulla rilevanza e per insussistenza della stessa rilevanza, e nel

merito per la infondatezza;

Considerato che questa Corte nella sentenza n. 18 del 1989, con

cui ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che

ha disciplinato ex novo la materia, in riferimento agli artt. 101 e

104 della Costituzione, ha affermato che nel nostro ordinamento

costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza

del giudice e segretezza e che nessuna norma costituzionale

stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari di

qualunque ordine e grado, quale garanzia della loro indipendenza, né

a tal fine impone il segreto delle opinioni dissenzienti;

che il segreto costituisce materia di scelta legislativa senza

alcun rapporto con l'indipendenza del giudice ed è un valore morale

che si realizza in tutta la sua pienezza proprio quando si esplica

nella trasparenza del comportamento;

che, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione in

esame va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre

1981, n. 739, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3,

primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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