Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo

comma, del codice di procedura civile, aggiunto all'art. 16, secondo

comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

civile dei magistrati), promossi con tre ordinanze emesse dal

Tribunale di Roma il 12, 10 e 2 maggio 1988, rispettivamente iscritte

ai nn. 681, 721 e 722 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 49, prima serie

speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con tre ordinanze d'identico

contenuto, emesse in data 2 maggio 1988 (R.O. n. 722 del 1988), 10

maggio 1988 (R.O. n. 721 del 1988) e 12 maggio 1988 (R.O. n. 681 del

1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile,

introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

che il giudice a quo ha dedotto che tale articolo, prevedendo la

verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice

civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da

alcuno dei componenti del collegio, violerebbe gli artt. 3, 97, 101 e

104 della Costituzione, in quanto: a) la segretezza delle

deliberazioni degli organi giudiziari sarebbe garanzia inderogabile

d'indipendenza; b) con detta verbalizzazione obbligatoria sarebbe

stata introdotta un'irragionevole differenza di trattamento tra

organi giudiziari e organi amministrativi e legislativi; c) la

verbalizzazione anzidetta intralcerebbe l'attività degli organi

giudiziari in maniera tale da comprometterne il buon andamento;

Considerato che la questione è identica a quella già decisa con

la sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte l'ha dichiarata

non fondata in relazione ai profili attinenti alla dedotta violazione

degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, mentre ha dichiarato

illegittimi, perché in contrasto con l'art. 97 della Costituzione,

il primo e il secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988,

n. 117, nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario

processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo

collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";

che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a

una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97

della Costituzione, dell'art. 131, ultimo comma, del codice di

procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988,

n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui

disponeva che "è compilato sommario processo verbale", anziché

"può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda,

essere compilato sommario processo verbale", con la sentenza n. 18

del 1989;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice

di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile

1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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