Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1965 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 23,

terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 16 del D.L.L.

19 novembre 1945, n. 788, e dell'art. 24 del R.D. 17 giugno 1937, n.

1048, promossi con due ordinanze emesse il 18 marzo 1964 dal Pretore di

Siracusa nei procedimenti penali a carico di Santuccio Rodolfo e di

Giannetto Salvatore, iscritte ai nn. 103 e 104 del Registro ordinanze

1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del

27 giugno 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso d'un procedimento penale, apertosi a carico del sig.

Rodolfo Santuccio, il Pretore di Siracusa ha emesso il 18 marzo 1964

un'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale denunciando gli artt.

23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del D.L.L. 19

novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048:

disposizioni che puniscono con un'ammenda chi, datore di lavoro o

preposto al lavoro, rifiuti di prestarsi alle indagini di funzionari ed

agenti, incaricati della sorveglianza, o di fornir loro dati e

documenti necessari all'applicazione d'altre norme contenute in quelle

leggi.

Secondo l'ordinanza, queste disposizioni contrastano con l'art. 13

della Costituzione, che "sancisce la inviolabilità della libertà

personale" salvo "atto motivato dell'autorità giudiziaria": infatti

esse coartano la volontà del cittadino obbligandolo, sotto la minaccia

d'una pena, a collaborare coi funzionari e con gli agenti che conducono

indagini a suo danno; la legge ordinaria non può colpire con sanzioni

penali chi, non volendo prestarsi ad accertamenti svolti contro di lui,

difende la stessa inviolabilità della propria persona: un tale

comportamento omissivo tutt'al più potrebbe essere sottoposto a

congrue sanzioni civili.

Un'analoga denuncia, contemporaneamente, lo stesso Pretore di

Siracusa ha avanzato nel corso d'un altro procedimento penale apertosi

a carico del signor Salvatore Giannetto: essa è diretta contro due

delle tre disposizioni impugnate nell'altra ordinanza (artt. 23, terzo

comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e 24 del R.D. 17 giugno 1937,

n. 1048).

Le due ordinanze sono state ritualmente notificate e pubblicate.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, in tutt'e due le cause, con

deduzioni che sono state depositate contemporaneamente il 9 luglio

1964.

L'Avvocatura dello Stato premette che l'art. 13 della Costituzione

tutela specificatamente ed esclusivamente la persona fisica del

cittadino; rileva come tutto ciò non abbia niente da spartire con le

ispezioni che, a scopi economici e fiscali, possono e devono essere

disciplinate con legge (art. 14 della Costituzione), e con le

prestazioni personali, che possono e devono essere disciplinate pur

esse con legge (art. 23 della Costituzione); ricorda che le norme

denunciate si limitano a sanzionare penalmente l'obbligo imposto ai

datori di lavoro di "fornire i dati e i documenti" necessari per

l'applicazione di leggi di previdenza: quest'obbligo dunque, si

giustifica con la finalità pubblica d'uno svolgimento regolare del

rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale, che sono anzi

costituzionalmente tutelati; d'altra parte quei dati e quei documenti,

secondo l'Avvocatura dello Stato, non si riferiscono alla sfera

personale del datore di lavoro, ma alla sua attività imprenditoriale

che è attività di interesse comune e di rilievo pubblico; né, per

chiunque non sia imputato, esiste nel nostro ordinamento un diritto a

rifiutare una risposta che potrebbe incriminarlo, cioè, nel caso, un

diritto a non fornire elementi che potrebbero tradursi in suo danno.

L'Avvocatura, che ha depositato anche una breve memoria

illustrativa il 4 marzo 1965, conclude chiedendo il rigetto della

questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, avendo per oggetto le stesse questioni di

legittimità costituzionale, vengono decise con unica sentenza.

2. - Le ordinanze di rinvio denunciano gli artt. 23, terzo comma,

della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del D.L.L. 9 novembre 1945, n.

788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048: essi, obbligando il

cittadino, sotto la minaccia d'una sanzione penale, a fornire dati e

documenti in proprio danno, coarterebbero la volontà della persona,

cioè quella sua libertà di autodeterminazione che sarebbe sicuramente

tutelata dall'art. 13 della Costituzione.

La questione è infondata.

Le norme impugnate fanno parte di leggi che, per scopi di

previdenza e di integrazione dei salari, impongono determinati obblighi

ai datori di lavoro. Tali leggi hanno attribuito a funzionari o ad

agenti, appositamente preposti o incaricati, il compito di sorvegliare

le imprese perché siano adempiuti quegli obblighi e di raccogliere

dati e documenti necessari all'attuazione dei fini previdenziali e

retributivi. Inoltre il legislatore ha ritenuto, giustamente, che lo

svolgimento di questo compito richieda la collaborazione di chi

risponde dinanzi alla legge dell'attività dell'impresa e perciò gli

ha imposto quel comportamento positivo che forma oggetto delle norme

impugnate (egli si deve prestare alle indagini condotte da funzionari

ed agenti e deve fornire quei dati e quei documenti).

In tal modo la libertà della persona non risulta vincolata né

più né meno di quanto lo sia per effetto di una qualunque altra norma

precettiva; e il vincolo consiste in un obbligo specifico, d'estensione

limitata, suggerito da motivi di interesse generale e previsto

espressamente dalla legge. La violazione di questo obbligo, data la sua

gravità, costituisce reato ed è punita con ammenda.

Le norme impugnate, pertanto, non consentono all'Amministrazione di

colpire la libertà fisica della persona: infatti non attribuiscono a

funzionari o ad agenti poteri di costrizione materiale del cittadino;

né annullano la libertà psichica o morale, la personalità,

dell'individuo, poiché piuttosto lo costringono soltanto e

saltuariamente a collaborare con un'attività di Controllo resa

necessaria da precise esigenze pubbliche: il legislatore non punisce

il rifiuto del datore di lavoro di "fornire elementi in proprio danno",

come ritiene invece l'ordinanza di rinvio; ma il rifiuto di aderire a

indagini e a richieste dalle quali dipende l'attuazione della legge

previdenziale o retributiva (poco importa poi se da esse può

discendere inoltre l'accertamento di eventuali inadempienze dello

stesso datore di lavoro).

In conclusione l'art. 13 della Costituzione non risulta neanche

sfiorato (v. da ultimo sentenza n. 30 del 1962 della Corte

costituzionale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause, dichiara non fondata, in riferimento all'art.

13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del

D.L. L. 9 novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048,

proposta con le ordinanze citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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