Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1966 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797,

16 del D.L. 9 novembre 1945, n. 788, e 32 della legge 10 giugno 1940,

n. 653, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1964 dal Pretore

di Torino nel procedimento penale a carico di Actis Riccardo, iscritta

al n. 189 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del

Giudice Biagio Patrocelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 20 agosto 1964 l'Ispettorato del lavoro di Torino ha denunciato

a quella Pretura Actis Riccardo per i reati previsti dagli artt. 23

della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n.

797, 16 del D.L. 9 novembre 1945, n. 788, 32 della legge 10 giugno

1940, n. 653; reati tutti puniti con pena pecuniaria. Il Pretore di

Torino, con ordinanza del 19 novembre 1964, ha sollevato di ufficio

questione di legittimità costituzionale delle suddette norme in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in

cui stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del

condannato. Ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, ha rimesso gli atti alla Corte

costituzionale.

Nella ordinanza si osserva che la pena pecuniaria, per la sua

stessa natura, risolvendosi cioè nel pagamento di una somma di denaro

commisurata alla gravità del reato commesso, tenderebbe ad una

finalità esclusivamente retributiva e non anche rieducativa, funzione

quest'ultima che invece - ad avviso del Pretore - la suddetta norma

costituzionale indicherebbe come essenziale della sanzione penale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13

febbraio 1965. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, che il 5

marzo 1965 ha depositato atto di intervento e deduzioni.

In via preliminare l'Avvocatura dello Stato propone una eccezione

di inammissibilità della questione. Il Pretore di Torino, secondo

l'Avvocatura, avrebbe sollevata la questione nella veste di Pubblico

Ministero e non in quella di giudice. Inoltre la questione sarebbe

stata sollevata ancor prima di deliberare se procedere per decreto o

altrimenti.

Nel merito l'Avvocatura osserva che quello del fine rieducativo

della pena è un principio sancito dalla norma costituzionale in uno

con il principio della umanità della pena stessa. Sarebbe pertanto

arbitraria la scissione del contenuto del terzo comma dell'art. 27, che

deve essere unitariamente considerato così come appare dalla sua

formulazione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari

al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del

condannato".

L'Avvocatura richiama, quindi, la sentenza n. 29 del 1962, con la

quale la Corte, nell'occuparsi della conversione della pena pecuniaria,

avrebbe implicitamente già ammessa la legittimità costituzionale di

un tal genere di sanzione. Considerato in diritto :

La Corte ritiene non fondata l'eccezione di inammissibilità

proposta dall'Avvocatura dello Stato. Poiché la Pretura di Torino

aveva già disposto il procedimento per decreto, si può ritenere che

questo, sia pure in una fase preliminare, fosse già iniziato, con la

conseguente potestà per il Pretore di proporre questioni di

legittimità costituzionale: esigenza che deve potersi soddisfare anche

in questa particolare forma di giudizio.

Nel merito l'ordinanza pone la questione se la pena pecuniaria, in

quanto ritenuta, a differenza della pena detentiva, non idonea a

svolgere funzione rieducativa, sia da considerarsi non conforme al

principio costituzionale di cui al comma terzo, seconda parte,

dell'art. 27 della Costituzione: "Le pene devono tendere alla

rieducazione del condannato".

La questione è priva di fondamento.

È arbitrario, innanzi tutto, il modo con cui viene presentato il

comma terzo dell'art. 27, del quale l'ordinanza pone in esclusiva

evidenza una parte tacendone del tutto l'altra. Invero la norma non si

limita a dichiarare puramente e semplicemente che "le pene devono

tendere alla rieducazione del condannato", ma dispone invece che "le

pene ' non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità ' e devono tendere alla rieducazione del condannato": un

contesto, dunque, chiaramente unitario, non dissociabile, come si

vorrebbe, in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra

loro, né, tanto meno, riducibile a una di esse soltanto. Oltre tutto,

le due proposizioni sono congiunte non soltanto per la loro

formulazione letterale, ma anche perché logicamente in funzione l'una

dell'altra. Da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri

di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del

condannato; dall'altro è appunto in un'azione rieducativa che deve

risolversi un trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte

e passiva indulgenza.

Ricostituita la norma nella sua integrità, ne riemerge il suo vero

significato. La rieducazione del condannato, pur nella importanza che

assume in virtù del precetto costituzionale, rimane sempre inserita

nel trattamento penale vero e proprio. È soltanto a questo, infatti,

che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene

detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non

possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità";

proposizione che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena dunque, con

tale proposizione, il legislatore ha inteso soltanto segnare dei

limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittività superi

il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità.

Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del principio

rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre funzioni

della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto.

Rieducazione del condannato, dunque, ma nell'ambito della pena,

umanamente intesa ed applicata.

Del resto la portata e i limiti della funzione rieducativa voluta

dalla Costituzione appaiono manifesti nei termini stessi del precetto.

Il quale stabilisce che le pene "devono tendere" alla rieducazione del

condannato: espressione che, nel suo significato letterale e logico,

sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere

costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e

di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla. Ciò, naturalmente, là

dove la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tal fine.

D'altra parte non è nemmeno da escludere che la pena pecuniaria possa,

di per sé, per altro verso, adempiere a una funzione rieducativa.

Di un diverso, e radicalmente diverso, indirizzo del legislatore

costituente, tale cioè da dover alterare il sistema penale sino al

punto da escluderne le pene pecuniarie, e con esse, in definitiva,

quante altre fossero in analogo rapporto con la possibilità della

funzione rieducativa, non v'è indizio alcuno nei lavori preparatori

della Costituzione. Ché anzi da tali lavori, considerati nel loro

insieme e nelle dichiarazioni - non contrastate - di singoli

commissari, risulta chiaramente che il legislatore costituente, pur

segnando i limiti e le finalità di cui all'art. 27, terzo comma, non

intese prendere posizione sul problema generale della funzione della

pena, né, tanto meno, pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari

orientamenti della dottrina; ma volle anzi proprio evitare che ciò

avvenisse, sino al punto che ebbe perfino a manifestarsi la

preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del

contrario.

In conclusione, con la invocata norma della Costituzione si volle

che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto

significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto

costituzionale, ma senza con ciò negare la esistenza e la legittimità

della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le

condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente,

in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della

prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei

cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui

dipende la esistenza stessa della vita sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30

maggio 1955, n. 797, 16 del D. L. 9 novembre 1945, n. 788, e 32 della

legge 10 giugno 1940, n. 653, sollevata dal Pretore di Torino con

ordinanza del 19 novembre 1964 in riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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