Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell'articolo 3, abbia omesso di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stessi, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, e' tenuto a corrispondere all'Ente:

  • 1)i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l'assicurazione contro le malattie, per la assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidita' permanente totale ed assoluta, nonche' una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi medesimi;
  • 2)i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente ai conti individuali e per il fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita', con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonche' una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi. Inoltre, per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro e' punito:
  • a)con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni dipendente cui ai riferisce la mancata o incompleta denuncia di assunzione;
  • b)con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi destinati all'incremento dei conti individuali;
  • c)con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita'. Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stessa. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche contributi non pagati, l'Ente puo', previa delibera del Consiglio di amministrazione, ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell'articolo 4. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art5 · fonte del testo

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