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Miscellanea
Provvedimenti anticrisi
Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((...))
- Aggiornato al
- 22 giugno 2023
- Articoli
- 46
- Versioni storiche
- 145
Parte I — Economia reale
Titolo I — Interventi anticrisiartt. 1 – 11-quater
- Art. 1Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
- Art. 1-bisDisposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
- Art. 1-terDichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie
- Art. 2Contenimento del costo delle commissioni bancarie
- Art. 3Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
- Art. 4Interventi urgenti per le reti dell'energia
- Art. 4-bisDisposizioni in materia di trasporto pubblico
- Art. 4-terSicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
- Art. 4-quaterMisure per la semplificazione in materia di contratti pubbliciabrogato
- Art. 4-quinquiesAffitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubbliciabrogato
- Art. 4-sexiesRegime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
- Art. 4-septies(Interventi in favore della filiera agroalimentare). 1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord"
- Art. 5Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
- Art. 6Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
- Art. 6-bisDisposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
- Art. 7Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
- Art. 8Sistema "export banca"
- Art. 9Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
- Art. 9-bisPatto di stabilità interno per gli enti locali
- Art. 10Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
- Art. 11Analisi e studi economico-sociali
- Art. 11-bisObbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva
- Art. 11-terSportello unico per le attività produttive
- Art. 11-quaterAddizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza
Titolo II — Interventi antievasione e antielusione internazionale e nazionaleartt. 12 – 15-ter
- Art. 12Contrasto ai paradisi fiscali
- Art. 13Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
- Art. 13-bisDisposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
- Art. 14Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
- Art. 14-bis(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per Il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articoloabrogato
- Art. 15Potenziamento della riscossione
- Art. 15-bisDisposizioni in materia di giochi
- Art. 15-terPiano straordinario di contrasto del gioco illegale
Parte II — Bilancio pubblico
- Art. 16Flussi finanziari
- Art. 16-bis(Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate
- Art. 17Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
- Art. 18Tesoreria statale
- Art. 19Società pubbliche
- Art. 20Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
- Art. 21Rilascio di concessioni in materia di giochi
- Art. 22Settore sanitario
- Art. 22-bisCompensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonomeabrogato
- Art. 22-terDisposizioni in materia di accesso al pensionamento
- Art. 23Proroga di termini
- Art. 24Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
- Art. 25Spese indifferibili
- Art. 26Entrata in vigore
