Art. 1-ter — Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

  • a)ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
  • b)ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
  • a)all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
  • b)allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita':
  • a)i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
  • b)l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
  • c)l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
  • d)l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;
  • e)l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
  • f)la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  • g)la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • h)gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma I per le violazioni delle norme:
  • a)relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
  • b)relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
  • a)nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.,286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
  • b)che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • c)che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice. 30 Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 172 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato".

Testo vigente dal 12 luglio 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 172/2012

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2012

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 1- ter , comma 13, lett. c ), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009. Invero, il rimettente ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, e non ha, quindi, esaurito la propria potestas iudicandi . - In senso analogo, v., tra le più recenti, la citata ordinanza n. 307/2011

    Art. 1-ter Provvedimenti anticrisi · Art. 381 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/2012

    Questione inammissibile
    10 maggio 2012

    Non può essere accolta l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) ( recte : articolo 1- ter , comma 13, lettera c , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78). Invero, il rilievo della parte interveniente che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe a quella in esame, non è fondato, poiché la mancata, specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Art. 1-ter Provvedimenti anticrisi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 307/2011

    Questione inammissibile
    11 novembre 2011

    - Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, ( recte : art. 1- ter , comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto la disciplina della regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, nella parte in cui dispone che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dalla stessa coloro i quali abbiano riportato condanna «per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dal lavoratore extracomunitario e «l'attuale pericolosità» del medesimo. Invero, il rilievo formulato dall'interveniente - che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe e che difetterebbe la specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte - potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione.

    Art. 1-ter Provvedimenti anticrisi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 12 luglio 2012. 1 parola tolta.

… regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. tolto: 18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro … per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articoloaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 172 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art1ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari