Parte II – Bilancio pubblico
- Art. 16 — Flussi finanziari
- Art. 16-bis — (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate
- Art. 17 — Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
- Art. 18 — Tesoreria statale
- Art. 19 — Società pubbliche
- Art. 20 — Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
- Art. 21 — Rilascio di concessioni in materia di giochi
- Art. 22 — Settore sanitario
- Art. 22-bis — Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
- Art. 22-ter — Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
- Art. 23 — Proroga di termini
- Art. 24 — Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
- Art. 25 — Spese indifferibili
- Art. 26 — Entrata in vigore