Art. 15-bis — Disposizioni in materia di giochi

All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni". All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 4.000 euro". L'eventuale esclusione da responsabilita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

Testo vigente dal 5 agosto 2009

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art15bis · fonte del testo

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