Art. 24 — Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; ";
  • b)all'articolo 9:
  • 1)al comma 2, lettera b), la parola "misure" e' sostituita dalle seguenti: "disposizioni esplicative";
  • 2)al comma 3: 2.1) al primo periodo, le parole "altre classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "classifiche segreto e riservatissimo"; 2.2) al secondo periodo, le parole "classifiche di segretezza" sono sostituite dalle seguenti: "tre classifiche di segretezza citate";
  • c)all'articolo 42:
  • 1)al comma 1, le parole "e siano a cio' abilitati" sono soppresse;
  • 2)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).". Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 39 41 42 43 46 47 48 Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 39 41 42 43 46 47 48 Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

39

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 472) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalita' ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unita' di personale delle Forze armate".

L. 11 dicembre 2016, n. 232

41

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 377) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

42

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 377 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46-novies, comma 1) che "Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unita'".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

43

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 688) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

L. 27 dicembre 2019, n. 160

46

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 132) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

L. 30 dicembre 2020, n. 178

47

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate".

L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234

48

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate".

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234

    La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art24 · fonte del testo

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