Art. 4-sexies — Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.
Testo vigente dal 5 agosto 2009 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
