Art. 13 — Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine nel (( TUIR)) sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente "a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento";
  • b)all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del ((comma 5)) non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.";
  • c)all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
  • b)hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.";
  • d)nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 167" sono aggiunte le seguenti: ", con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis".

Testo vigente dal 5 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2009 al 5 agosto 2009. 19 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

… operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine nel tolto: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto: TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma tolto: precedente aggiunto: 5 non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art13 · fonte del testo

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