Art. 7 — Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

All'articolo 106 del (( testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR",)) sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: "3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.";
  • b)nel comma 5 dopo le parole "di cui al comma 3" sono aggiunte le parole "e di cui al comma 3-bis". Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR ((, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,)) si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

Testo vigente dal 5 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2009 al 5 agosto 2009. 1 parola tolta, 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'articolo 106 deltolto: TUIR aggiunto: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "TUIR", sono apportate le seguenti modifiche:

… del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIRaggiunto: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari