Art. 11-bis — Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva

Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento";
  • b)all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28".

Testo vigente dal 5 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art11bis · fonte del testo

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