Art. 5 — Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

Detassazione degli (( investimenti)) in macchinari E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti (( in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature)) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (( 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007)), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. (( L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti)). I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. (( L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti))

Testo vigente dal 5 agosto 2009

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2009 al 5 agosto 2009. 9 parole tolte, 248 parole aggiunte.

aggiunto: Detassazione degli investimenti in macchinari E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in tolto: macchinari ed aggiunto: nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate tolto: del 16 novembre 2007, aggiunto: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. tolto: L'esclusione vale a decorrere dal aggiunto: L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta tolto: 2010 aggiunto: di effettuazione degli investimenti. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate … a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. aggiunto: L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. 3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art5 · fonte del testo

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