Art. 8 — Sistema "export banca"
Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese ((...)). Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.
Testo vigente dal 26 marzo 2015
