Art. 14 — Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti

Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione del reddito e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia. 5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo vigente dal 5 agosto 2009

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Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2009 al 5 agosto 2009. 82 parole tolte, 373 parole aggiunte.

tolto: Leaggiunto: Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazioneaggiunto: , ai corsi di fine esercizioaggiunto: , delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 … bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee aggiunto: e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e aggiunto: delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per centotolto: . Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l'impostaaggiunto: , entro l'importo massimo di 300 milioni di euro. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente aggiunto: a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di tolto: scadenza aggiunto: versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore aggiunto: della legge di conversione del presente decretotolto: , ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldoaggiunto: . Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi aggiunto: e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva aggiunto: versata in relazione alla predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione del reddito aggiunto: e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo tolto: sono aggiunto: si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere tolto: dalla data si aggiunto: dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. aggiunto: Con riferimento alle disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia. 5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art14 · fonte del testo

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