Art. 18 — Tesoreria statale

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi (( nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo)) 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e per effettive esigenze di spesa. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare puo' essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di disponibilita' del Tesoro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi (( da 1 a 3)) possono essere estesi alle Amministrazioni incluse (( nell'elenco))richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorita' indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

Testo vigente dal 5 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2009 al 5 agosto 2009. 19 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi tolto: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo aggiunto: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le … dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi tolto: precedenti aggiunto: da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse tolto: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato aggiunto: nell'elencorichiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari