Ordinamento penitenziario

Art. 71 — Norme generali

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Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 57 ovvero d'ufficio, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa pervenire avviso al pubblico ministero ed all'interessato almeno cinque giorni prima di quello stabilito, avvertendoli che possono partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. L'interessato nomina un difensore. Ove non vi provveda, il difensore e' nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche in tutti i casi in cui la sezione o il magistrato di sorveglianza procedono d'ufficio. La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta previste dall'articolo 57 od all'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza e' comunicata al pubblico ministero e all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione. Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale. La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del codice di procedura penale. Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna e' intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalita' stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 266/2009

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14- ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 235, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui, nell'interpretazione vigente, attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alle lesioni dei diritti e delle posizioni giuridiche dei detenuti conseguenti ad atti dell'amministrazione penitenziaria. Entrambe le ordinanze di rimessione omettono di formulare un petitum specifico, mettono in discussione il ruolo complessivo del magistrato di sorveglianza e mirano ad ottenere un intervento precluso alla Corte in quanto diretto a realizzare una modifica non costituzionalmente obbligata, idonea ad introdurre una diversa disciplina della magistratura di sorveglianza e della sua posizione nel contesto dell'ordinamento penitenziario. A ciò si aggiunga, infine, che il rimettente ha omesso di verificare la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione. >-Sul diritto al reclamo dei detenuti v., citate, sentenze n. 341/2006, n.26/1999 n. 212/1997, n.410/1993. >- Sulla inammissibilità in caso di petitum indeterminato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 117, n. 98, n. 70/2009, n. 380, n. 58/208, n. 393 e n. 279/2007. >- Sulla inammissibilità di interventi che postulano scelte discrezionali, rimesse al legislatore v., citate, ex multis , sentenze n. 175/2004 e n. 228/1999 e ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005 e n. 305/2001. >-Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268 e n. 193/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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