Codice di procedura penale

Art. 635 c.p.p. — Sospensione dell'esecuzione

La corte di appello puo' in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art635 · fonte del testo

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