Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1992 al 29 luglio 1993. Leggi il testo vigente →

Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente articolo 4, nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. Non e' ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza del 22 gennaio-3 febbraio 1992 n. 26 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennita' premio di servizio."

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 29 luglio 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 321/1993

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 1993

    Poiché, come già rilevato dalla Corte per la disciplina prevista per l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale, l'indennità premio di servizio è da porre accanto, nella riconosciuta unitaria tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione, alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza, è irrazionale - anche in riferimento alla disciplina prevista per la professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale - l'esclusione della facoltà di riscattare ai fini dell'indennità premio di servizio i periodi di studio non universitario per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia indispensabile per l'ammissione in carriera, periodi di studi già riscattabili ai fini pensionistici. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, nella parte in cui non consente la facoltà di riscattare ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia. - S. nn. 765/1988 e 26/1992.

    Art. 12 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 24 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 26/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 febbraio 1992

    Poiché, come costantemente ritenuto dalla Corte, l'indennità premio di servizio è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza e, pertanto, unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione, è irrazionale l'esclusione della facoltà di riscattare ai fini dell'indennità premio di servizio i periodi di studio non universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di infermiere professionale prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, a fronte di una diversa normativa che, al contrario, contiene la previsione specifica di riscatto ai fini di quiescenza dei periodi di studio invocati (art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646): ne consegue l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbito ogni altro profilo - dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione dell'indennità premio di servizio. - Sulla valutazione complessiva del trattamento di quiescenza v. da ultimo S. n. 73/1985.

    Art. 12 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 24 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 227/1993

    Questione infondata
    7 maggio 1993

    In ordine alla possibilità di riscatto a titolo oneroso - ai fini dell'indennità premio di servizio - dei periodi di contribuzione figurativa, la quale non risulta prevista per i dipendenti non vedenti degli enti locali, ed invece è consentita - secondo l'interpretazione adottata dalle amministrazioni del tesoro e dall'E.N.P.A.S. - per i dipendenti non vedenti delle amministrazioni statali, va osservato che il confronto tra discipline appartenenti a sistemi previdenziali diversi può configurare una violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante disparità di trattamento tra le categorie di soggetti interessati sia tale da inficiare di irrazionalità il trattamento previdenziale dell'una globalmente comparato con quello dell'altra. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma secondo, l. 29 marzo 1985, n. 113 e dell'art. 4 - recte 12 - l. 8 marzo 1968, n. 152). - S. nn. 220/1988, 430/1991.

    Art. 9 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 12 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1968 al 13 febbraio 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 22 gennaio-3 febbraio 1992 n. 26 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennita' premio di servizio."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari