Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2,

della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del

collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non

vedenti) e 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme

in materia previdenziale per il personale degli enti locali),

promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1992 dal Pretore di Pisa

nel procedimento civile vertente tra Recce Paolo e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Recce Paolo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Giuseppe Volpe per Recce Paolo e l'Avvocato dello

Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.D.E.L. da

Paolo Recce, cieco civile ex dipendente comunale, per ottenere la

riliquidazione dell'indennità premio di servizio con l'applicazione

del beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985,

n. 113, il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 4 agosto 1992, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) in linea principale, del citato art. 9, comma 2, della legge

n. 113 del 1985, nella parte in cui prevede che il beneficio di

quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio,

riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, sia utile ai

soli fini del diritto alla pensione e non anche dell'indennità

premio di servizio, con riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione;

b) in linea secondaria, del combinato disposto dello stesso

art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della

legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la

possibilità di riscatto oneroso ai fini dell'indennità premio di

servizio anche dei detti periodi di contribuzione figurativa, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione

Osserva il remittente che l'art. 2, ultimo comma, della legge n.

152 del 1968 considera utili ai fini dell'indennità premio di

servizio gli stessi periodi computabili ai fini del diritto alla

pensione, e quindi anche i periodi figurativi, mentre la norma

impugnata, nel riconoscere quattro mesi di contribuzione figurativa

per ogni anno di servizio, limita espressamente il beneficio "ai soli

fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva".

Questa contraddizione violerebbe il principio di razionalità di cui

all'art. 3 della Costituzine.

Sotto un altro profilo, sarebbe pure violato il principio di

eguaglianza in quanto i non vedenti impiegati alle dipendenze degli

enti locali sono esclusi anche dalla possibilità di riscatto oneroso

dei detti periodi figurativi ai fini dell'indennità di fine

rapporto, ammessa invece per i non vedenti civili impiegati delle

amministrazioni statali dal d.P.R. n. 1032 del 1973.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente sostenendo, in primo luogo, la possibilità di risolvere

la questione in via interpretativa. In linea subordinata aderisce

alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, concludendo per una

dichiarazione di fondatezza della questione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una

dichiarazione in parte di inammissibilità, in parte di infondatezza.

La prima questione è inammissibile in quanto con essa si censura

il merito di una scelta legislativa che non può essere ritenuta

arbitraria ove si consideri che la norma denunciata ha introdotto un

"beneficio". La seconda è infondata in ragione del principio, più

volte affermato da questa Corte, che esclude l'ammissibilità di

raffronti tra sistemi previdenziali diversi per dedurne violazioni

del principio di eguaglianza. Considerato in diritto

1. - Dal Pretore di Pisa è sollevata questione di legittimità

costituzionale:

a) in linea principale, con riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n.

113, nella parte in cui non consente che il beneficio di quattro mesi

di anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche

amministrazioni o aziende private, riconosciuto ai centralinisti

telefonici non vedenti, possa essere fatto valere non solo ai fini

del trattamento di pensione, ma anche ai fini dell'indennità premio

di servizio;

b) in linea secondaria, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2,

della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968,

n. 152, nella parte in cui non consente il riscatto a titolo oneroso

dei detti periodi di contribuzione figurativa ai fini dell'indennità

premio di servizio.

2. - La prima questione non è fondata.

L'inciso finale della disposizione impugnata, che limita il

beneficio "ai soli fini del diritto alla pensione", deroga, per i

centralinisti telefonici ciechi dipendenti dagli enti locali, alla

norma generale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 marzo 1968,

n. 152, secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto

all'indennità premio di servizio, "si considerano come servizio i

periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla

pensione". La deroga è confermata dall'art. 2 della legge 28 marzo

1991, n. 120, che, nell'estendere il beneficio "anche agli effetti

dell'anzianità assicurativa", ne ha tenuto ferma la limitazione ai

soli fini del trattamento pensionistico.

La norma non merita censure di irrazionalità. Anzitutto,

trattandosi di un "beneficio", la sua misura è rimessa alla

discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento

dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità

finanziarie. In secondo luogo, la deroga alla legge n. 152 del 1968,

di cui si duole il ricorrente, evita una ingiustificata disparità di

trattamento dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle

aziende private, per i quali la disciplina generale dell'indennità

di buonuscita (art. 14 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) o,

rispettivamente, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod.

civ.) non prevede la computabilità del beneficio in discorso.

I medesimi rilievi valgono ad escludere anche la pretesa

violazione dell'art. 38 della Costituzione.

3. - Infondata è pure la questione sub b).

Essa viene proposta in base al confronto del combinato disposto

degli artt. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e 4 (recte 12)

della legge n. 152 del 1968 col combinato disposto degli artt. 15 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.

1092, sulla previdenza per i dipendenti statali: il primo non prevede

per i dipendenti degli enti locali la possibilità di riscatto (a

titolo oneroso) dei periodi di contribuzione figurativa, di cui si

controverte, ai fini dell'indennità premio di servizio, mentre il

secondo è interpretato dall'amministrazione del tesoro e

dall'E.N.P.A.S. nel senso di consentire la riscattabilità. Sarebbe

perciò violato il principio di eguaglianza.

Va osservato in contrario che il confronto tra discipline

appartenenti a sistemi previdenziali diversi può configurare una

violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante

disparità di trattamento tra le categorie di soggetti interessati e

sia tale da inficiare di irrazionalità il trattamento previdenziale

dell'una globalmente comparato con quello dell'altra (cfr. sentenze

nn. 220/1988 e 430/1991).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113

(Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del

rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113

del 1985 e dell'art. 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152

(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti

locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 l'art. 3 della

Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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