Corte costituzionale

Sentenza n. 321/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 della legge

8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali) e 24 della legge 22 novembre 1962, n.

1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso

il Ministero del tesoro), promossi con ordinanze emesse il 12

novembre 1992 dal Pretore di Genova, il 16 marzo 1992 dal Pretore di

Vallo della Lucania ed il 3 novembre 1992 dal Tribunale di Reggio

Emilia, rispettivamente iscritte ai nn. 76, 79 e 99 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della

Repubblica, nn. 9, 10 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Gambino Laura ed altre;

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Gambino Laura

ed altre e INADEL in cui le ricorrenti, tutte dipendenti

dall'Istituto Gianna Gaslini in Genova in qualità di vigilatrici

d'infanzia, hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il diritto al

riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio del periodo di

studi seguito presso la scuola "Lorenza Gaslini" per vigilatrici

d'infanzia, il Pretore di Genova, con ordinanza del 12 novembre 1992

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8

marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di

riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di

studio per vigilatrici d'infanzia, nel caso in cui il diploma sia

richiesto dalla legge come condizione necessaria per l'ammissione in

carriera.

Rileva il giudice a quo che la disposizione appare logicamente

incoerente ed irrazionale in quanto, essendo già stato riconosciuto

il diritto al riscatto dei suddetti corsi ai fini pensionistici, non

vi è ragione perché non lo sia anche ai fini dell'indennità premio

di servizio stante l'unitarietà del trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda la posizione di due tra le ricorrenti, il

giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale anche

dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in

cui consente la riscattabilità del biennio corrispondente al corso

di studio presso la scuola convitto anziché dell'intero periodo

corrispondente alla durata legale del corso, portato a tre anni dalla

legge 30 aprile 1976, n. 338.

Con atto depositato il 5 marzo 1993 sono intervenute le signore

Gambino, Zonino, Perazzo e Urbano rappresentate e difese dagli

avvocati Carlo Raggio e Ciro Intino chiedendo l'accoglimento delle

questioni sollevate dal giudice a quo. Al riguardo le parti rilevano

che l'illogicità del sistema di cui alla normativa impugnata sarebbe

già stata acclarata dalle sentenze n. 765 del 1988 e n. 26 del 1992

di questa Corte.

Invero, con la sentenza n. 765 del 1988 è stato esteso il

riscatto del corso di studi ai fini della pensione, originariamente

previsto per i soli infermieri professionali, anche alle vigilatrici

d'infanzia stante la sostanziale identità ed equivalenza delle due

professioni.

Con sentenza n. 26 del 1992, è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in

riferimento alla medesima questione ora sollevata ma relativamente

alla categoria professionale degli infermieri.

La mancata concessione del richiesto riconoscimento anche alla

categoria delle vigilatrici d'infanzia secondo le ricorrenti

contrasterebbe quindi sia con il principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione, sia con il principio del buon

andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui

all'art. 97 della Costituzione.

2. - Con ordinanza emessa in data 16 marzo 1992 il Pretore di

Vallo della Lucania, nel corso del procedimento civile vertente tra

Carbone Ermelinda ed INADEL, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non

consente il riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio del

periodo corrispondente al corso legale di studio per il conseguimento

del diploma di vigilatrice d'infanzia, richiesto dalla legge quale

condizione necessaria per l'ammissione in carriera.

Rileva il giudice a quo che la questione appare rilevante in

quanto la norma denunciata risulta applicabile al caso di specie

anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 8

agosto 1991, n. 274.

Sul punto della non manifesta infondatezza rileva il Pretore che

l'esclusione ai fini del riscatto per l'indennità premio di servizio

di periodi di studi necessari per ricoprire un posto di lavoro, già

riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, contrasterebbe con

l'art. 3 della Costituzione in quanto crea una ingiustificabile

disparità tra dipendenti in relazione al tipo di corsi di studi

espletato, non sorretta da alcuna logica motivazione.

3. - Con ordinanza emessa in data 3 novembre 1992 nel procedimento

civile vertente tra Ossnoser Sandra ed INADEL, il Tribunale di Reggio

Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12

della legge 8 marzo 1968, n. 152, in relazione all'art. 24 della

legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non consente il

riscatto, ai fini dell'indennità premio di servizio, del periodo

corrispondente al corso legale di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia richiesto dalla legge come condizione

necessaria per la relativa ammissione in carriera.

Nel motivare sul punto della non manifesta infondatezza il

tribunale adduce considerazioni analoghe a quelle sopra riferite in

relazione alle ordinanze dei Pretori di Genova e di Vallo della

Lucania.

In prossimità dell'udienza hanno presentato memoria le parti

costituite ribadendo le argomentazioni già esposte in precedenza. Considerato in diritto

1. - Dai Pretori di Genova e di Vallo della Lucania e dal

Tribunale di Reggio Emilia è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.

152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti

locali) nella parte in cui esclude la riscattabilità ai fini

dell'indennità premio di servizio dei periodi corrispondenti al

corso legale di studio per il conseguimento del diploma di

vigilatrice d'infanzia richiesto dalla legge come condizione

necessaria per l'ammissione in carriera, in riferimento agli artt. 3

e 97 della Costituzione (l'art. 97 è stato invocato soltanto dal

Pretore di Vallo della Lucania).

Dal Pretore di Genova è stata sollevata altresì questione di

legittimità costituzionale anche dell'art. 24 della legge 22

novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui consente la

riscattabilità del biennio corrispondente al corso di studio presso

la scuola convitto anziché dell'intero periodo corrispondente alla

durata legale del corso, portato a tre anni dalla legge 30 aprile

1976, n. 338.

Considerata l'analogia delle questioni esse possono essere decise

con unica sentenza, previa unificazione dei giudizi.

2. - La prima questione è fondata.

Come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 765 del 1988) la

disciplina dettata dal legislatore per conseguire il titolo di studio

necessario per l'esercizio della professione di vigilatrice

d'infanzia risulta identica a quella prevista per l'esercizio della

professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Se ne

deduce l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico

campo dell'attività sanitaria.

Rilevanti sono infatti le affinità delle materie, dei programmi e

dei requisiti necessari per accedere ai rispettivi corsi, dal momento

che viene richiesta una preparazione sanitaria teorico-pratica di

uguale livello.

Premesse tali considerazioni, questa Corte ha riconosciuto

l'illegittimità costituzionale della disciplina che escludeva per le

vigilatrici di infanzia la possibilità di riscattare ai fini

pensionistici il periodo corrispondente al corso di studio per il

conseguimento del relativo diploma, possibilità già riconosciuta

agli infermieri professionali.

Viene ora sollevata questione di legittimità costituzionale della

disposizione (art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152) che non

consente il riscatto del suddetto periodo ai fini della liquidazione

dell'indennità premio di servizio.

In altra decisione (sentenza n. 26 del 1992) questa Corte ha

affermato che l'indennità premio di servizio "è da porre accanto

alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza, e

pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla

preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione".

In quell'occasione è stata di conseguenza dichiarata la

illegittimità costituzionale della disposizione ora nuovamente

impugnata, nella parte in cui escludeva (relativamente alla categoria

degli infermieri professionali) la riscattabilità ai fini della

liquidazione della indennità premio di servizio del periodo

corrispondente al corso legale di studi necessario per il

conseguimento del diploma, allorché detta riscattabilità era

viceversa riconosciuta ai fini del trattamento di quiescenza.

Coerentemente con tali presupposti, risulta irrazionale, ex art. 3

della Costituzione, la disposizione impugnata in quanto esclude la

riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del

periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il

conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, sempre che

ovviamente tale diploma risulti indispensabile per l'ammissione in

carriera.

3. - Quanto alla questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, deve precisarsi

che la prospettazione corretta della questione va riferita, per

essere rilevante nel giudizio a quo, al combinato disposto di cui

agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22

novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono, ai fini della

liquidazione dell'indennità premio di servizio, la riscattabilità

del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola

convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al corso legale

di studi necessario per il conseguimento del relativo diploma.

La disposizione contenuta nell'art. 12 della legge n. 152 del

1968, infatti, opera un rinvio - relativamente alla riscattabilità

ai fini dell'indennità premio di servizio dei periodi di studio -

alla disciplina riguardante i trattamenti di quiescenza: è pertanto

il combinato disposto delle due norme che deve trovare applicazione

da parte del giudice a quo e ad esso deve intendersi riferita

pertanto la questione di costituzionalità sottoposta a questa Corte.

Riguardo a tale combinato disposto, uno dei giudici a quibus

rileva che, essendo in materia intervenuta la legge 30 aprile 1976,

n. 338, che ha elevato da due a tre anni la durata obbligatoria del

corso di studi necessario per il conseguimento del diploma di

vigilatrice d'infanzia, esso risulterebbe in contrasto con gli artt.

3 e 97 della Costituzione.

La questione deve essere accolta.

In effetti risulta irrazionale, anche perché conseguenza di un

mancato coordinamento legislativo, oltre che contrastante con il

principio della piena riscattabilità ai fini previdenziali di ogni

tipo di studio e di preparazione professionale già più volte

affermato da questa Corte (vedi sentenze n. 275, 209 e 178 del 1993,

27 e 26 del 1992, 280 e 133 del 1991, 535 e 426 del 1990, 163 del

1989 ecc.), la previsione in oggetto, che limita a due anni il

periodo riscattabile ai fini dell'indennità premio di servizio

allorché la durata del corso legale di studi sia diversa per legge.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del

combinato disposto di cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n.

152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui

prevedono la riscattabilità ai fini dell'indennità premio di

servizio del biennio corrispondente al corso di studi presso la

scuola convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al corso

legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di

vigilatrice d'infanzia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali) nella parte in cui non consente la

facoltà di riscattare, ai fini della liquidazione dell'indennità

premio di servizio, i periodi corrispondenti alla durata legale del

corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di

infanzia;

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di

cui agli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge

22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui prevedono la

riscattabilità ai fini dell'indennità premio di servizio del

biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto

anziché dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi

necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice

d'infanzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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