Art. 16 — Indennità di licenziamento - Disciplina

Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non e' dovuta la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione. Il diritto alla predetta indennita' se spettante in base alle vigenti disposizioni e' conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennita' e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 1993 n. 401 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1993, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima."

Testo vigente dal 25 novembre 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 401/1993

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 1993

    La disposizione dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo cui, per i dipendenti degli enti locali, l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo (in quanto non computabile ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. b)) è computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della medesima legge, senza prevedere la rivalutazione monetaria del parametro retributivo con riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto, contrasta palesemente con l'art. 36 Cost.. A causa del costante processo di erosione del potere di acquisto della moneta, infatti, la somma determinata per il titolo e la misura ivi previsti, perde progressivamente la proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (fino a ridursi al presente a una somma quasi irrisoria) in ragione diretta del tempo trascorso tra le due date suddette. Perciò - assorbita l'altra censura riferita all'art. 3 Cost. - il citato art. 16 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

    Art. 16 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 181/1984

    Questione infondata
    27 giugno 1984

    Una corretta esegesi dell'art. 16 della legge n. 152 del 1968 (introduttiva dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali) impone di ritenere che in tanto viene soppressa la precedente indennità di cessazione del rapporto per i dipendenti non di ruolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in quanto ad essi viene attribuita la nuova (indennità premio), precisandosi all'uopo, nel secondo comma della citata norma, che il diritto alla suddetta precedente indennità, se spettante in base alle previgenti disposizioni, è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla sopravvenuta normativa: donde l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo comma della medesima norma, proposta in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e nell'erroneo presupposto ermeneutico dell'idoneità di questa ad escludere che l'indennità di cessazione dal servizio prevista dalla previgente normativa spetti agli impiegati non di ruolo che non possano vantare l'anzianità di cui all'art. 2, lettera a), della legge n. 152 del 1968.

    Art. 16 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1982

    Questione infondata
    10 giugno 1982

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 52/1982.

    Art. 12 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 13 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 14 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 16 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1968 al 25 novembre 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 1993 n. 401 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1993, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennita' per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima."

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art16 · fonte del testo

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