Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 69legge 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo

comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento

della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti

locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 e dell'art. 12,

primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Zini Daniele ed I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Felice Assennato per Zini Daniele;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 il Pretore di

Modena, nel procedimento civile vertente tra Daniele Zini e

I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 96 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 35 della Costituzione:

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo

comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento

della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti

locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, "nella parte in

cui e perché non attribuisce agli impiegati degli enti locali la

facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente

alla durata legale dei corsi per educatore professionale di

istituzione regionale (od almeno di quelli triennali istituiti dalla

Regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della

scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al

termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei

posti occupati durante la carriera";

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della

legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per

il personale degli Enti locali), "nella parte in cui e perché

consente il riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità

premio di servizio, dei soli periodi di studio universitario e dei

corsi speciali di perfezionamento e non invece, indistintamente, di

ogni e qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del

trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli

istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".

Premette l'ordinanza che il ricorrente Daniele Zini ha chiesto il

riconoscimento del diritto al riscatto del periodo del corso

triennale di studi per il conseguimento dell'attestato di educatore

professionale, titolo indispensabile per accedere al posto da lui

occupato presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia. E ciò ai fini sia

dell'acquisizione del diritto all'indennità premio di servizio che

della misura della prestazione previdenziale. A tali fini ha proposto

questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt.

3 e 35 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.

152 e dell'art. 69, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.

Rileva il remittente che l'art. 69 cit. del r.d.l. n. 680 del

1938, consente il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla

durata legale dei rispettivi corsi universitari od equiparati,

purché la laurea od il titolo siano prescritti per l'ammissione ad

uno dei posti occupati durante la carriera.

Il corso per educatore professionale non è un corso universitario

previsto dalle norme sull'istruzione superiore e non è neppure un

corso speciale di perfezionamento post-universitario. Osserva,

peraltro, l'ordinanza che la legislazione in tema di riscatti e

l'interpretazione seguitane nella giurisprudenza costituzionale,

tendono a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione

professionale acquisita.

Pertanto, va sollevata questione di legittimità costituzionale in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 69, primo

comma, del regio decreto-legge n. 680 del 1938, convertito nella

legge 9 gennaio 1939, n. 41.

Con riferimento agli stessi parametri costituzionali e per le

medesime considerazioni, non manifestamente infondata appare,

inoltre, la questione concernente l'art. 12 della legge 8 marzo 1968,

n. 152, in quanto non considera riscattabili, ai fini dell'indennità

premio di servizio, tutti i periodi di studio dei quali sia ammesso

il riscatto ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di

previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

2. - Si è costituito lo Zini, rappresentato e difeso dall'avv.to

Franco Agostini: è stata depositata memoria nella quale, richiamate

le precedenti sentenze della Corte costituzionale nonché le

argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, si insiste per la

dichiarazione di illegittimità delle norme denunciate. Considerato in diritto

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali) consente la

facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili

ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta applicabile, perciò, l'art. 69

del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) il

quale, peraltro, circoscrive il riscatto ai soli anni di studio per

il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.

1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale

della normativa, ravvisandola (artt. 3 e 35 Cost.) irrazionalmente

discriminante della tutela lavorativa. Infatti, chi abbia conseguito,

secondo la disciplina dettata con il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

e il conseguente decreto del Ministro della Sanità in data 10

febbraio 1984, il titolo di educatore professionale, a seguito di

attestato abilitativo al termine di corso almeno biennale svolto

presso strutture universitarie ovvero presso presidi del Servizio

sanitario nazionale, cui si acceda previo diploma di istruzione

secondaria di secondo grado, risulterebbe privo di siffatta tutela

quando, per contro, il titolo si determini indispensabile per la

carriera intrapresa.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in

rilievo che la legislazione in tema di riscatto è tendenziale a

concedere ogni migliore considerazione alla progressione

professionale acquisita a termini di quanto qui sopra descritto (n.

1.2), quando ed in ogni caso ne sussista la rilevata

indispensabilità per i fini di accesso all'impiego (cfr. in termini

pressoché analoghi, sentenza n. 426 del 1990 in ordine al titolo di

assistente sociale; sent. n. 133 del 1991 per il diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione).

L'evoluzione positiva in tali sensi seguita, della quale partecipa

la presente vicenda, si radica ovviamente nella necessità di

consentire l'immissione in carriera, segnatamente per profili di

compiti e di attività emergenti ex novo nella complessa società

odierna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione,

tra l'altro soggettivamente svantaggiato, per i periodi di corso

seguiti, rispetto al momento d'impiego nelle pubbliche

amministrazioni.

Talché la norma impugnata è indubbiamente, anche nella puntuale

vicenda odierna, affetta da irrazionalità

ex art. 3 della Costituzione, restando assorbita ogni altra

prospettazione: conseguentementeillegittima nella parte in cui non

soddisfa gli enunciati principi.

3. - Il remittente, per gli scopi assentiti nell'art. 12, primo

comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali) vorrebbe estesa la

declaratoria a ogni altro generale periodo di studi finalizzato al

conseguimento del titolo. Ma ciò esula palesemente dai termini della

causa odierna: va, dunque, pronunciata l'inammissibilità della

relativa questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)

convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato

abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da

presídi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture

universitarie, quando il detto titolo siasi reso indipensabile per

l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui

non stabilisce onnicomprensivamente la facoltà di riscatto, ai fini

della liquidazione dell'indennità premio di servizio, di ogni e

qualsiasi periodo di studio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

35 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari