Art. 17 — Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi

E' fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo e' iscritto per legge. I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data. 1 I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 ottobre 1969, n. 746

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La L. 15 ottobre 1969, n. 746 ha disposto (con l'articolo unico) che "I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383."

Testo vigente dal 21 novembre 1969

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 439/1992

    Questione inammissibile
    13 novembre 1992

    In seguito alla soppressione, ex art. 22 del d.l. n. 359 del 1987 (convertito in legge n. 440 del 1987) e per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 208 del 1986 e 763 del 1988, di quasi tutte le condizioni limitative già poste dall'art. 2 l. n. 152 del 1968 per la erogazione dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., (in particolare di quelle dei due anni di iscrizione all'ente e dei venticinque anni di servizio) non sussiste più la necessità di corrispondere ai dipendenti di enti locali i trattamenti di fine rapporto, sostitutivi della suddetta indennità, di cui all'art. 17, primo comma, della stessa legge n. 152. Non interessa quindi decidere se tale disposizione, nel vietare agli enti locali - come ritenuto dal giudice 'a quò - per le situazioni definite anteriormente alla sentenza n. 208 del 1986, di deliberare, in assenza di tali condizioni - così come richieste dal su indicato art. 2 della legge n. 152, nel testo non ancora emendato dalla suddetta sentenza, per la indennità premio di servizio - anche i trattamenti sostitutivi, determini una ingiustificata disparità rispetto alla disciplina della indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti statali. Cosicché, risultando la norma censurata, nel quadro della vigente legislazione, non più applicabile, la richiesta di verifica di legittimità costituzionale avrebbe dovuto se mai riguardare l'art. 6 - peraltro non impugnato - del d.l. n. 69 del 1988 (convertito in legge n. 153 del 1988) in forza del quale le su indicate disposizioni dell'art. 22 del d.l. n. 359 del 1987 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio anteriori, come nella specie, al 3 maggio 1982. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, primo comma, l. 8 marzo 1968, n. 152, 'in parte qua'). - S. nn. 208/1986 e 763/1988.

    Art. 17 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1982

    Questione infondata
    10 giugno 1982

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 52/1982.

    Art. 12 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 13 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 14 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 16 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 52/1982

    Questione infondata
    3 marzo 1982

    Gli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sospettati di incostituzionalità in base al contrario assunto ermeneutico, non incidono sulla sussistenza del diritto dei dipendenti comunali iscritti all'I.N.A.D.E.L. di percepire l'indennità di anzianità rapportata al servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, posto che le prime tre norme si limitano a regolare le modalità di riscatto del premio di servizio per periodi caratterizzati da tale anteriorità; l'art. 16 esclude per il futuro che ai dipendenti non di ruolo iscritti all'I.N.A.D.E.L. sia dovuta l'indennità di cessazione dal servizio se non abbiano diritto a pensione e dispone la conservazione del diritto a tale indennità già eventualmente spettante per i periodi non valutabili ai fini dei benefici previdenziali previsti dalla legge; e, infine, l'art. 17 vieta alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere (non già l'indennità di anzianità, ma) trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in aggiunta a quello dovuto dagli enti previdenziali, facendo salvi, nel contempo, quelli spettanti alla data dell'1 marzo 1966 in base a deliberazioni ritualmente approvate dagli organi di tutela.

    Art. 12 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 13 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 14 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 16 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1968 al 21 novembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 ottobre 1969, n. 746

    La L. 15 ottobre 1969, n. 746 ha disposto (con l'articolo unico) che "I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383."

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art17 · fonte del testo

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